Art. 3 
 
 
Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie 
 
  1. (( L'esercente la professione sanitaria  che  nello  svolgimento
della propria attivita' si attiene a linee  guida  e  buone  pratiche
accreditate dalla comunita' scientifica non risponde  penalmente  per
colpa lieve. In tali casi  resta  comunque  fermo  l'obbligo  di  cui
all'articolo  2043  del  codice  civile.  Il  giudice,  anche   nella
determinazione del risarcimento del danno,  tiene  debitamente  conto
della condotta di cui al primo periodo. )) 
  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ((  da
emanare entro il 30 giugno 2013 )), su proposta  del  Ministro  della
salute, di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione  nazionale  fra
le imprese assicuratrici (ANIA), (( la  Federazione  nazionale  degli
ordini dei medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  nonche'  ))  le
Federazioni nazionali degli ordini e dei  collegi  delle  professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
delle  categorie  professionali  interessate,  anche  in   attuazione
dell'articolo 3, comma 5, lettera e),  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011,  n.  148,  al  fine  di  agevolare  l'accesso  alla   copertura
assicurativa  agli   esercenti   le   professioni   sanitarie,   sono
disciplinati le  procedure  e  i  requisiti  minimi  e  uniformi  per
l'idoneita'  dei  relativi  contratti,  in  conformita'  ai  seguenti
criteri: 
  a) determinare i casi nei quali, sulla base di  definite  categorie
di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo  ad  un  fondo
appositamente costituito, di garantire idonea copertura  assicurativa
agli esercenti le professioni sanitarie. Il  fondo  viene  finanziato
dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa  richiesta
((, in misura definita in sede di contrattazione collettiva, )) e  da
un  ulteriore  contributo  a   carico   delle   imprese   autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per danni  derivanti  dall'attivita'
medico-professionale, determinato  in  misura  percentuale  ai  premi
incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al  4  per
cento del premio stesso,  con  provvedimento  adottato  dal  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute  e
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite (( la  Federazione
nazionale degli ordini dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,
nonche' )) le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi  delle
professioni sanitarie; 
  b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a)
e le sue competenze senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica; 
  c) prevedere  che  i  contratti  di  assicurazione  debbano  essere
stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza  la
variazione in aumento o in diminuzione del  premio  in  relazione  al
verificarsi o meno di sinistri e  subordinare  comunque  la  disdetta
della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte  del
sanitario (( accertata con sentenza definitiva )). 
  3. Il  danno  biologico  conseguente  all'attivita'  dell'esercente
della professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle  di
cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui  al  comma  1
del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui  ai  citati
articoli, per tener conto delle fattispecie  da  esse  non  previste,
afferenti all'attivita' di cui al presente articolo. 
  4.  Per  i  contenuti  e  le  procedure   inerenti   ai   contratti
assicurativi per i  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attivita'
professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o  in
rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene  adottato
sentita altresi' la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa  della  responsabilita'  civile
ulteriore rispetto a quella  prevista,  per  il  relativo  personale,
dalla normativa contrattuale vigente. 
  5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13
del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni  di
attuazione del codice di procedura civile, devono  essere  aggiornati
con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e  qualificata  rappresentanza  di  esperti
delle discipline specialistiche  dell'area  sanitaria  anche  con  il
coinvolgimento delle societa' scientifiche, (( tra i quali  scegliere
per  la  nomina  tenendo  conto  della  disciplina  interessata   nel
procedimento )). 
  6. Dall'applicazione del presente articolo non ((  devono  derivare
)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 2043 del Codice civile: 
              «Art.  2043  (Risarcimento  per  fatto   illecito).   -
          Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad  altri  un
          danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso  il  fatto  a
          risarcire il danno.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, lettera e),
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo  Delega  al  Governo  per  la
          riorganizzazione della distribuzione sul  territorio  degli
          uffici giudiziari): 
              «Art.  3  (Abrogazione   delle   indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche). 
              (Omissis). 
              5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art.  33,
          quinto  comma,  della  Costituzione  per   l'accesso   alle
          professioni  regolamentate   secondo   i   principi   della
          riduzione e  dell'accorpamento,  su  base  volontaria,  fra
          professioni   che   svolgono   attivita'   similari,    gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
              (Omissis). 
              e) a tutela del cliente, il professionista e' tenuto  a
          stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi  derivanti
          dall'esercizio     dell'attivita'     professionale.     Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti;». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  138  e  139  del
          decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice  delle
          assicurazioni private): 
              «Art. 138 (Danno biologico per  lesioni  di  non  lieve
          entita'). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri,   su
          proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro delle attivita' produttive, con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali e con  il  Ministro  della
          giustizia,  si  provvede  alla   predisposizione   di   una
          specifica  tabella  unica  su  tutto  il  territorio  della
          Repubblica: 
                a)  delle  menomazioni  alla  integrita'  psicofisica
          comprese tra dieci e cento punti; 
                b)  del  valore  pecuniario  da  attribuire  ad  ogni
          singolo punto di invalidita' comprensiva  dei  coefficienti
          di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso. 
              2. La tabella unica  nazionale  e'  redatta  secondo  i
          seguenti principi e criteri: 
                a) agli effetti della tabella per danno biologico  si
          intende la lesione temporanea o  permanente  all'integrita'
          psico-fisica della  persona  suscettibile  di  accertamento
          medico-legale  che  esplica  un'incidenza  negativa   sulle
          attivita' quotidiane e sugli  aspetti  dinamico-relazionali
          della vita del danneggiato, indipendentemente da  eventuali
          ripercussioni sulla sua capacita' di produrre reddito; 
                b) la tabella  dei  valori  economici  si  fonda  sul
          sistema a punto variabile in funzione dell'eta' e del grado
          di invalidita'; 
                c)  il  valore  economico  del  punto   e'   funzione
          crescente della percentuale di  invalidita'  e  l'incidenza
          della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali  della
          vita del danneggiato cresce in modo piu' che  proporzionale
          rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; 
                d)  il  valore  economico  del  punto   e'   funzione
          decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base delle tavole
          di   mortalita'   elaborate   dall'ISTAT,   al   tasso   di
          rivalutazione pari all'interesse legale; 
                e) il danno biologico temporaneo inferiore  al  cento
          per cento e'  determinato  in  misura  corrispondente  alla
          percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
              3. Qualora la menomazione accertata incida  in  maniera
          rilevante   su   specifici   aspetti   dinamico-relazionali
          personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della
          tabella unica nazionale puo' essere aumentato  dal  giudice
          sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato. 
              4. Gli importi stabiliti nella tabella unica  nazionale
          sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle
          attivita'  produttive,  in   misura   corrispondente   alla
          variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per
          le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.». 
              «Art.  139  (Danno  biologico  per  lesioni  di   lieve
          entita'). - 1. Il  risarcimento  del  danno  biologico  per
          lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti
          alla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti,  e'
          effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: 
                a)  a  titolo  di  danno  biologico  permanente,   e'
          liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove
          per  cento  un  importo  crescente  in  misura   piu'   che
          proporzionale in relazione ad  ogni  punto  percentuale  di
          invalidita';   tale   importo   e'   calcolato   in    base
          all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
          del relativo coefficiente secondo la  correlazione  esposta
          nel comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce  con  il
          crescere dell'eta'  del  soggetto  in  ragione  dello  zero
          virgola cinque per cento per ogni anno di  eta'  a  partire
          dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo punto  e'
          pari ad euro settecentocinquantanove virgola quattro; 
                b)  a  titolo  di  danno  biologico  temporaneo,   e'
          liquidato  un  importo  di  euro  quarantaquattro   virgola
          ventotto (194) per ogni giorno di inabilita'  assoluta;  in
          caso di inabilita' temporanea inferiore al cento per cento,
          la  liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente  alla
          percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno. 
              2. Agli effetti di cui al comma 1 per  danno  biologico
          si   intende   la   lesione   temporanea    o    permanente
          all'integrita' psico-fisica della persona  suscettibile  di
          accertamento   medico-legale   che   esplica   un'incidenza
          negativa  sulle  attivita'  quotidiane  e   sugli   aspetti
          dinamico-relazionali   della    vita    del    danneggiato,
          indipendentemente  da  eventuali  ripercussioni  sulla  sua
          capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni  di
          lieve entita', che non siano suscettibili  di  accertamento
          clinico strumentale obiettivo, non  potranno  dar  luogo  a
          risarcimento per danno biologico permanente. 
              3. L'ammontare del danno biologico liquidato  ai  sensi
          del comma 1 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
          superiore ad un quinto, con equo e  motivato  apprezzamento
          delle condizioni soggettive del danneggiato. 
              4. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro della salute, di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali,  con  il  Ministro  della
          giustizia e con il Ministro delle attivita' produttive,  si
          provvede alla  predisposizione  di  una  specifica  tabella
          delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese  tra
          uno e nove punti di invalidita'. 
              5. Gli importi indicati nel  comma  1  sono  aggiornati
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  delle   attivita'
          produttive,  in  misura  corrispondente   alla   variazione
          dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
          di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT. 
              6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma  1,
          lettera a), per un punto percentuale di invalidita' pari  a
          1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per
          un punto percentuale di invalidita' pari a 2 si applica  un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  3  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,2,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  4  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,3,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  5  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,5,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  6  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,7,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  7  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  1,9,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  8  si   applica   un
          coefficiente  moltiplicatore  pari  a  2,1,  per  un  punto
          percentuale  di  invalidita'  pari  a  9  si   applica   un
          coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.". 
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del regio decreto 18
          dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per  l'attuazione  del
          codice di procedura civile e disposizioni transitorie): 
              «Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). -  Presso  ogni
          tribunale e' istituito  un  albo  dei  consulenti  tecnici.
          L'albo e' diviso in categorie. 
              Debbono essere sempre comprese nell'albo le  categorie:
          1. medico-chirurgica; 2. industriale;  3.  commerciale;  4.
          agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa.».