Art. 3 
 
  I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale
e motivata domanda all'autorita' governativa, intesa ad  ottenere  la
nomina del commissario liquidatore entro  il  termine  perentorio  di
giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  proponibile  ricorso   al
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. 
    Roma, 28 novembre 2012 
 
                                              Il dirigente: di Napoli