Art. 3 
 
 
                         Soggetti obbligati 
 
  1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente decreto: 
  a) i distributori di  energia  elettrica  che,  alla  data  del  31
dicembre di due anni antecedenti a ciascun  anno  d'obbligo,  abbiano
connessi alla propria rete di distribuzione piu'  di  50.000  clienti
finali; 
  b) i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di
due anni antecedenti a ciascun anno d'obbligo, abbiano connessi  alla
propria rete di distribuzione piu' di 50.000 clienti finali. 
  2. Gli obblighi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, costituiscono onere
reale sulle reti di distribuzione e si trasmettono in modo automatico
a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma  nella  attivita'  di
distribuzione dei quantitativi di energia elettrica  o  gas  naturale
gia' distribuiti alla data del 31 dicembre di cui al comma 1. 
  3. Nei casi di subentro di cui al comma 2, la  quota  d'obbligo  in
capo al soggetto subentrante  e'  proporzionale  al  quantitativo  di
energia elettrica o al volume di gas  naturale  distribuito  ad  esso
trasferito, indipendentemente dal numero  di  utenti  successivamente
connessi  alle  rispettive  reti,  come  conteggiati  a  seguito  del
subentro.