Art. 3 
 
 
                       Modalita' di fruizione 
 
  1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3  dell'art.  1,  il
padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni  in  cui
intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici  giorni,  ove
possibile in relazione all'evento  nascita,  sulla  base  della  data
presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo'  essere
sostituita  dall'utilizzo,  ove  presente,  del  sistema  informativo
aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore  di
lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso  i
canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo. 
  2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla
richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del  congedo
di maternita' a lei spettante per un numero di giorni  equivalente  a
quello fruito  dal  padre,  con  conseguente  riduzione  del  congedo
medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa anche al
datore di lavoro della madre. 
  3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 1, non possono essere
frazionati ad ore.