Art. 3 Deroghe 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del Regolamento n. 260/2012, fino al 1° febbraio 2016 i RID finanziari e i RID a importo fisso sono esclusi dall'applicazione dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo Regolamento. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 5, del Regolamento n. 260/2012, alla disposizione o ricezione di singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata non si applica, fino al 1° febbraio 2016, il requisito dell'utilizzo dei formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato al Regolamento n. 260/2012 - stabilito dall'art. 5, comma 1, lett. d) del medesimo Regolamento - che richiama lo standard ISO 20022 XML. I prestatori di servizi di pagamento soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del suddetto Regolamento se un utilizzatore di servizi di pagamento richiede tale servizio.