Art. 3 Pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento 1. All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 2. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalita' di erogazione non servito e' esposto come prezzo effettivamente praticato. 3. In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimita' degli erogatori, deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalita' di erogazione con servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalita' di erogazione non servito.