Art. 3 
 
 
              Modalita' di informazione ai consumatori 
 
  Al fine di fornire idonee modalita' di informazione ai consumatori,
i sacchi per l'asporto merci di cui all'art. 2 del  presente  decreto
devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
    a) i sacchi monouso per l'asporto delle merci di cui alla lettera
a) dell'art. 2 devono riportare la dicitura: «Sacco biodegradabile  e
compostabile  conforme  alla   norma   UNI   EN   13432:2002.   Sacco
utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»; 
    b) i sacchi riutilizzabili composti  da  polimeri,  di  cui  alla
lettera  b.1.  dell'art.  2,  devono  riportare  la  dicitura  «Sacco
riutilizzabile con  spessore  superiore  ai  200  micron  -  per  uso
alimentare»; 
    c) i sacchi riutilizzabili composti  da  polimeri,  di  cui  alla
lettera  b.2.  dell'art.  2  devono  riportare  la  dicitura   «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron  -  per  uso  non
alimentare»; 
    d) i sacchi riutilizzabili composti  da  polimeri,  di  cui  alla
lettera  c.1.  dell'art.  2  devono  riportare  la  dicitura   «Sacco
riutilizzabile con  spessore  superiore  ai  100  micron  -  per  uso
alimentare»; 
    e) i sacchi riutilizzabili composti  da  polimeri,  di  cui  alla
lettera  c.2.  dell'art.  2  devono  riportare  la  dicitura   «Sacco
riutilizzabile con spessore superiore ai 60  micron  -  per  uso  non
alimentare».