Art. 3 
 
 
                               Comuni 
 
  1. I Comuni destinatari della Sperimentazione: 
    a) ai fini della selezione dei beneficiari a  seguito  di  avviso
pubblico, stilano una graduatoria, entro 120 giorni dalla entrata  in
vigore del presente decreto,  dei  nuclei  familiari  richiedenti  il
beneficio, secondo i criteri di cui all'art. 4; fermi  restando  tali
criteri, la richiesta del  beneficio  potra'  anche  essere  limitata
all'ambito dei nuclei familiari gia' assistiti dai servizi del Comune
in qualita' di utenti, individuati sulla base  di  precedenti  avvisi
pubblici o regolamenti relativi a politiche comunali aventi finalita'
analoghe a quelle della Sperimentazione. A tal fine, anche attraverso
l'utilizzo della base di dati Sistema di gestione delle  agevolazioni
sulle tariffe energetiche  (SGATE),  possono  adottare  strumenti  di
comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza; 
    b) in riferimento ai nuclei familiari presenti nella  graduatoria
di cui alla lettera a) verificano i  requisiti  di  cui  all'art.  4,
comma 2, sulla base delle informazioni  pertinenti  e  non  eccedenti
disponibili  nei  propri  archivi  e  depurano  la  graduatoria   dai
richiedenti che risultano non soddisfare i requisiti. 
    c) individuano  nell'ambito  dei  Nuclei  Familiari  Beneficiari,
mediante una procedura di selezione casuale, due gruppi, per il primo
dei quali, pari ad almeno meta' e non oltre due terzi del totale  dei
Nuclei,  predispongono   un   progetto   personalizzato,   volto   al
superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo
e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui  all'art.  6.
Per i Nuclei per  cui  e'  predisposto  il  progetto,  l'adesione  al
medesimo rappresenta  una  condizione  necessaria  al  godimento  del
beneficio, ai sensi dell'art. 7. I Nuclei Beneficiari per cui non  e'
predisposto il progetto di cui all'art. 6, costituiscono il gruppo di
controllo ai fini della valutazione della Sperimentazione,  al  quale
si affianca il gruppo di controllo, di cui alla lettera f),  composto
da non beneficiari della Carta acquisti sperimentale;  il  gruppo  di
controllo sia di nuclei di beneficiari che di non beneficiari  accede
all'ordinaria rete territoriale di interventi e servizi; 
    d) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui
alla lettera precedente, attivano un sistema coordinato di interventi
e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: 
      i) servizi di segretariato sociale per l'accesso; 
      ii)  servizio  sociale   professionale   per   la   valutazione
multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico; 
      iii)  equipe  multidisciplinare,  con  l'individuazione  di  un
responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze  di
cui alla lettera d), per l'attuazione del progetto con riferimento ai
singoli Nuclei; 
      iv) interventi e servizi per l'inclusione attiva,  inclusi  ove
opportuno servizi comunali  di  orientamento  al  lavoro,  assistenza
educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio
di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; 
    e) ai medesimi fini di cui alla  lettera  precedente,  promuovono
accordi di collaborazione in rete con le  amministrazioni  competenti
sul territorio in materia di  servizi  per  l'impiego,  tutela  della
salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi  nell'ambito
degli  interventi  di  contrasto  alla  poverta',   con   particolare
riferimento agli enti non profit; 
    f) selezionano nell'ambito dei nuclei familiari  non  beneficiari
della Carta acquisti sperimentale presi in carico dai propri servizi,
ove possibile e secondo criteri e modalita' da stabilire d'intesa con
il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  un  gruppo  di
controllo, composto da nuclei con caratteristiche analoghe  a  quelle
di cui all'art. 4, commi 2 e 3, che affianca il gruppo  di  controllo
di cui alla lettera c); 
    g) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi  1  e  3,  e  con  le
modalita' ivi indicate, l'esclusione o la  revoca  dal  beneficio  in
caso di mancata  sottoscrizione  del  progetto  personalizzato  o  di
reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto
medesimo da parte dei componenti dei  Nuclei  Familiari  Beneficiari.
Possono altresi' con proprio provvedimento stabilire  la  revoca  del
beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6. 
    h) attivano flussi informativi, anche per il  tramite  di  SGATE,
secondo  adeguate  modalita'  telematiche  predisposte  dal  Soggetto
attuatore entro 30 giorni dalla data di  pubblicazione  del  presente
decreto  nel  rispetto  del  provvedimento  di   cui   all'art.   11,
finalizzati  all'attuazione  della   Sperimentazione   e   alla   sua
integrazione con gli interventi di cui il Comune e' titolare,  ed  in
particolare: 
      i) inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui  alla
lettera a), la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, depurata
ai sensi della lettera b), corredata della indicazione dei titolari e
delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di
cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      ii) ricevono dal Soggetto attuatore l'esito delle  verifiche  e
quindi l'elenco dei Nuclei Familiari Beneficiari,  redatto  ai  sensi
dell'art. 4, comma 4; 
      iii) inviano le informazioni  sui  progetti  personalizzati  di
presa in carico, di cui all'art. 6,  nonche'  i  questionari  di  cui
all'art. 9, comma 6, somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari  e
al gruppo di controllo dei  non  beneficiari,  di  cui  al  comma  1,
lettera f); 
      iv) inviano altresi' le informazioni sulle  politiche  attivate
nei confronti dei soggetti di cui al punto  precedente  ed  eventuali
ulteriori  informazioni,   finalizzate   al   monitoraggio   e   alla
valutazione della Sperimentazione, mediante modelli  predisposti  dal
Soggetto Attuatore, d'intesa con il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentito il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
      v)  ricevono  dal  Soggetto  attuatore  eventuali  informazioni
disponibili nei propri  archivi  inerenti  i  trattamenti  di  natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale in  corso  di  erogazione
nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari. 
      vi) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi e' stata
disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio. 
  2. Le attivita' di cui al comma precedente sono svolte  dai  Comuni
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili
a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli  equilibri  di  finanza
pubblica programmati. 
  3. Nel caso entro il termine di cui  al  comma  1,  lettera  a),  i
Comuni non  abbiano  inviato  la  graduatoria  dei  nuclei  familiari
richiedenti il beneficio, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, da adottarsi entro trenta giorni dal medesimo termine,  sono
definite le  modalita'  attraverso  cui  sono  distribuite  le  Carte
acquisti sperimentali nei relativi territori.