Art. 3 Istruttoria delle domande di contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti 1. Le istruttorie tecniche sulle domande di contributo sono effettuate dall'Ufficio di segreteria del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di determinazione dei contributi di cui all'art. 4. 2. Sulle domande di contributo di cui all'art. 2, comma 2, il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformita' agli obiettivi di razionalizzazione della rete di cui all'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e di ammissione ai contributi per i costi ambientali. Il parere di conformita' ed ammissione e' espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e all'ammontare dei contributi accantonati e del saldo complessivo del Fondo annualmente consolidato, forniti periodicamente dalla Cassa. 3. Sulle domande di contributo di cui al comma 1, integrate con la documentazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 2 il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime altresi' motivato parere di conformita' indicando il contributo sulla base delle spese effettivamente sostenute. 4. La Cassa, acquisito il parere del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3 comma 2 e previa verifica della rispondenza del versamento di cui all'Allegato II, delibera l'accantonamento dei contributi ammessi di cui allo stesso comma 2, dandone comunicazione all'interessato ed al medesimo Comitato tecnico. La Cassa inoltre, acquisito il parere del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 3 comma 3 delibera sulle domande di contributo di cui allo stesso comma 3 provvedendo alla liquidazione dei contributi approvati.