Art. 3 
 
 
                        Doveri e deontologia 
 
  1. L'esercizio  dell'attivita'  di  avvocato  deve  essere  fondato
sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale  e  del
giudizio  intellettuale.  L'avvocato  ha  obbligo,  se  chiamato,  di
prestare  la  difesa  d'ufficio,  in  quanto  iscritto  nell'apposito
elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti. 
  2. La professione forense deve essere esercitata con  indipendenza,
lealta', probita', dignita', decoro, diligenza e competenza,  tenendo
conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della
corretta e leale concorrenza. 
  3. L'avvocato esercita la  professione  uniformandosi  ai  principi
contenuti nel codice deontologico emanato  dal  CNF  ai  sensi  degli
articoli  35,  comma  1,  lettera  d),  e  65,  comma  5.  Il  codice
deontologico stabilisce le norme di comportamento che  l'avvocato  e'
tenuto ad osservare in  via  generale  e,  specificamente,  nei  suoi
rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con
altri professionisti. Il codice deontologico espressamente  individua
fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di
un pubblico interesse al corretto esercizio della professione,  hanno
rilevanza disciplinare. Tali  norme,  per  quanto  possibile,  devono
essere   caratterizzate   dall'osservanza   del    principio    della
tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione
della sanzione applicabile. 
  4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi  aggiornamenti
sono pubblicati e resi accessibili a  chiunque  secondo  disposizioni
stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Il
codice deontologico entra in vigore  decorsi  sessanta  giorni  dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988 n. 400, vedi nelle note all'articolo 1.