Art. 3 Configurazione dell'indirizzo sportivo 1. La sezione ad indirizzo sportivo adotta le forme di flessibilita' didattica e organizzativa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche al fine di adeguare il percorso liceale, nel quale essa e' strutturalmente inserita, agli specifici bisogni formativi degli studenti, ivi compresi gli alunni disabili e con bisogni educativi speciali. Ai fini della determinazione della quota del piano degli studi rimessa all'istituzione scolastica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. 2. L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di n. 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a n. 27 ore medie settimanali e di n. 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a n. 30 ore medie settimanali. 3. Al superamento dell'esame di Stato e' rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l'indicazione di "sezione ad indirizzo sportivo". Il diploma e' inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente. 4. Il diploma consente l'accesso all'universita' ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico. 5. In prima applicazione del presente regolamento, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, e tenuto conto della valutazione effettuata dall'ufficio scolastico regionale, le sezioni ad indirizzo sportivo di ciascuna regione non possono essere istituite in numero superiore a quello delle relative province, fermo restando il conseguimento, a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed evitando comunque che l'attivazione di tali sezioni possa determinare esuberi di personale in una o piu' classi di concorso. 6. Eventuali sezioni aggiuntive di liceo ad indirizzo sportivo possono essere istituite qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreche' cio' non determini la creazione di situazioni di esubero di personale.
Note all'art. 3: Per il testo del citato decreto del Presidente della Repubblica n,. 275 del 1999, si vedano le note alle premesse. Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010: «Art. 10. (Orario annuale e attivita' educative e didattiche). - 1. I percorsi dei licei sono riordinati secondo i seguenti criteri: a) i risultati di apprendimento sono declinati in conoscenze, abilita' e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilita' delle persone sul territorio dell'Unione europea; b) l'orario annuale, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione cattolica in conformita' all'accordo che apporta modifiche al concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, e' articolato in attivita' e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti eventualmente previsti dal piano dell'offerta formativa di cui ai commi 2, lettera c), e 3; c) la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 2, comma 3, come determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non puo' essere superiore al 20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G. L'utilizzo di tale quota non dovra' determinare esuberi di personale. (Omissis).». Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86. Per il testo dell'articolo 64, del decreto-legge n. 112 del 2008, si vedano le note alle premesse.