Art. 3 
 
                         Codici degli uffici 
 
  1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in  via
esclusiva alla ricezione delle  fatture  elettroniche  da  parte  del
Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento  nell'Indice  delle
Pubbliche  Amministrazioni  (IPA),  istituito  all'articolo  11   del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  31  ottobre  2000,
pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  21
novembre 2000, n. 272, in tempo utile per  garantirne  l'utilizzo  in
sede  di  trasmissione  delle   fatture   elettroniche;   le   stesse
amministrazioni curano altresi', agli  stessi  fini,  l'aggiornamento
periodico dei propri uffici nel  predetto  Indice,  che  provvede  ad
assegnare il codice in modo univoco. 
  2.  La  fattura  elettronica,  fra  i  dati  obbligatori   di   cui
all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i  codici  IPA  degli
uffici destinatari di fatture elettroniche di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. 
  3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato  D
del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          31  ottobre  2000  (Regole  tecniche  per   il   protocollo
          informatico  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.