Art. 3 
 
 
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7,  9  e  12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica  e
privata. 
      2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare: 
        a)  la  metodologia  per   il   calcolo   delle   prestazioni
energetiche degli edifici; 
        b) le  prescrizioni  e  i  requisiti  minimi  in  materia  di
prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di: 
          1) nuova costruzione; 
          2) ristrutturazioni importanti; 
          3) riqualificazione energetica; 
        c) la definizione di un Piano di  azione  per  la  promozione
degli edifici a "energia quasi zero"; 
        d) l'attestazione della prestazione energetica degli  edifici
e delle unita' immobiliari; 
        e) lo sviluppo di strumenti  finanziari  e  la  rimozione  di
barriere di mercato  per  la  promozione  dell'efficienza  energetica
degli edifici; 
        f)  l'utilizzo  delle  fonti  energetiche  rinnovabili  negli
edifici; 
        g) la realizzazione di un  sistema  coordinato  di  ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici; 
        h) i requisiti professionali e di indipendenza degli  esperti
o degli  organismi  cui  affidare  l'attestazione  della  prestazione
energetica  degli   edifici   e   l'ispezione   degli   impianti   di
climatizzazione; 
        i) la realizzazione e l'adozione  di  strumenti  comuni  allo
Stato e alle regioni  e  province  autonome  per  la  gestione  degli
adempimenti a loro carico; 
        l)  la  promozione  dell'uso  razionale  dell'energia   anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali,
la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore; 
        m) la raccolta delle informazioni e delle  esperienze,  delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della  politica
energetica del settore.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono escluse  dall'applicazione  del  presente  decreto  le
seguenti categorie di edifici: 
        a) gli edifici ricadenti nell'ambito della  disciplina  della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al  comma
3-bis; 
        b) gli edifici industriali e artigianali quando gli  ambienti
sono riscaldati per esigenze del processo  produttivo  o  utilizzando
reflui   energetici   del   processo   produttivo   non    altrimenti
utilizzabili; 
        c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti  di
climatizzazione; 
        d) i fabbricati  isolati  con  una  superficie  utile  totale
inferiore a 50 metri quadrati; 
        e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie  di
edifici classificati sulla  base  della  destinazione  d'uso  di  cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione  e
l'impiego  di  sistemi  tecnici,  quali  box,  cantine,  autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi,  strutture  stagionali  a  protezione
degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; 
        f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e  allo  svolgimento
di attivita' religiose.»; 
    d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Per gli edifici di cui  al  comma  3,  lettera  a),  il
presente  decreto  si   applica   limitatamente   alle   disposizioni
concernenti: 
        a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 6; 
        b)  l'  esercizio,  la  manutenzione  e  le  ispezioni  degli
impianti tecnici, di cui all'articolo 7. 
      3-ter. Per gli edifici di  cui  al  comma  3,  lettera  d),  il
presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini  della
valutazione di efficienza energetica.».