Art. 3 
 
 
                               Invalsi 
 
  1. Ferme restando le attribuzioni  previste  dall'articolo  17  del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
decreto-legge   7   settembre   2007,   n.   147,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  25  ottobre  2007,  n.  176,  nonche'  le
competenze gia' previste da altre disposizioni vigenti alla  data  di
entrata in vigore del presente  regolamento,  l'Invalsi,  nell'ambito
dell'S.N.V., in particolare: 
  a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V.; 
  b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle  visite
alle istituzioni scolastiche  da  parte  dei  nuclei  di  valutazione
esterna, di cui all'articolo 6; 
  c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai
quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche  che  necessitano
di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna; 
  d) mette  a  disposizione  delle  singole  istituzioni  scolastiche
strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo
6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1; 
  e) definisce  gli  indicatori  per  la  valutazione  dei  dirigenti
scolastici, in coerenza con le  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un  apposito
elenco degli esperti dei nuclei per la  valutazione  esterna  di  cui
all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine,  sulla
base dei  criteri  generali  definiti  con  direttiva  del  Ministro,
l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni
dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita' di  costituzione
e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la formazione  degli
ispettori che partecipano ai citati nuclei; 
  g) redige le  relazioni  al  Ministro  e  i  rapporti  sul  sistema
scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286,  in  modo  tale  da  consentire  anche  una
comparazione su base internazionale; 
  h) partecipa alle indagini internazionali e alle  altre  iniziative
in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia. 
 
          Note all'art. 3: 
              Per  il  testo  dell'articolo  17  del  citato  decreto
          legislativo n.  213  del  2009,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Per il testo del citato decreto legislativo n. 286  del
          2004, si vedano le note alle premesse. 
              Per il testo dell'articolo 1, commi da 612 a 615, della
          citata legge n. 296  del  2006,  si  vedano  le  note  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5,  del  citato
          decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, si vedano  le  note
          alle premesse.