(Convenzione-Articolo 3)
                             Articolo 3 
 
                        DEFINIZIONI GENERALI 
 
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno  che  il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana 
b) il termine "San Marino" designa la Repubblica di San Marino; 
c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente"
designano, come il contesto richiede, San Marino o l'Italia; 
d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' ed
ogni altra associazione di persone; 
e) il  termine  "societa'"  designa  qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi  ente  che  e'  considerato  persona  giuridica   ai   fini
dell'imposizione; 
f) le espressioni  "impresa  di  uno  Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
g)  l'espressione   "traffico   internazionale"   designa   qualsiasi
attivita' di trasporto effettuato per mezzo  di  una  nave  o  di  un
aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione  effettiva
e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in  cui  la
nave o  l'aeromobile  sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'
situate nell'altro Stato contraente; 
h) il termine "nazionali" designa: 
(i) le persone  fisiche  che  hanno  la  nazionalita'  di  uno  Stato
contraente; 
(ii) le persone giuridiche, le societa' di persone, e le associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in  uno  Stato
contraente; 
i) l'espressione "autorita' competente" designa: 
(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e  delle
Finanze; 
(ii) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di  Stato  per  le
Finanze. 
2. Per  l'applicazione  della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente in qualsiasi momento,  le  espressioni  ivi  non  definite
hanno il significato che ad esse e' in quel momento attribuito  dalla
legislazione di detto Stato  relativa  alle  imposte  alle  quali  si
applica la Convenzione, a meno  che  il  contesto  non  richieda  una
diversa interpretazione.