(Protocollo-Articolo III)
                            ARTICOLO III 
 
L'Articolo 12 "Canoni" e' modificato come segue: 
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario
effettivo e' un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili
in detto altro Stato. 
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente
dal quale essi provengono ed  in  conformita'  alla  legislazione  di
detto Stato,  ma,  se  l'effettivo  beneficiario  dei  canoni  e'  un
residente dell'altro Stato contraente, l'imposta cosi' applicata  non
puo' eccedere: 
a) lo 0 per cento dell'ammontare  lordo  dei  canoni  se  l'effettivo
beneficiario e' una societa' diversa da una societa' di  persone  che
ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale  della  societa'  che
paga i canoni per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla  data
di pagamento dei canoni; 
b) il 10 per cento dell'ammontare lordo  dei  canoni,  in  tutti  gli
altri casi. 
Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di  comune
accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
3. Ai fini del  presente  Articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche
e le registrazioni per trasmissioni  radiofoniche  o  televisive,  di
brevetti, marchi di fabbrica  o  di  commercio,  disegni  o  modelli,
progetti,  formule  o  processi  segreti,  nonche'  per  l'uso  o  la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche o per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso  in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, un'attivita' commerciale o industriale  per  mezzo  di  una
stabile  organizzazione   ivi   situata,   oppure   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In
tal caso, i canoni sono imponibili in detto  altro  Stato  contraente
secondo la propria legislazione. 
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando
il debitore e' lo Stato  stesso,  una  sua  suddivisione  politica  o
amministrativa, un suo ente locale o un  residente  di  detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o  no  di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i
diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono  a  carico
della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni  stessi  si
considerano provenienti dallo Stato in  cui  e'  situata  la  stabile
organizzazione o la base fissa. 
6. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto  conto  dell'uso,  diritto  o
informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato
convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso,  la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione.