Art. 3 
 
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
  dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
  europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK. 
 
  1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida  su
tutto il territorio nazionale.  Ai  fini  dell'esercizio  stabile  in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai  sensi
del decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  della  qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione  europea  in  un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento   dell'attivita'   di   guida    turistica    nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di  libera  prestazione  dei  servizi  senza  necessita'  di   alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica. 
  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentita  la  Conferenza  unificata,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.