Art. 3 
 
 
      Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica 
 
  1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia  segnalato  un  fatto
che debba ritenersi riconducibile al reato di cui  all'articolo  582,
secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di
violenza domestica, il questore, anche in assenza  di  querela,  puo'
procedere, assunte le informazioni necessarie da parte  degli  organi
investigativi   e   sentite   le   persone   informate   dei   fatti,
all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente  articolo
si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.
11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo  di  residenza  del
destinatario  dell'ammonimento  l'applicazione  della  misura   della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre  mesi.
Il prefetto dispone la sospensione della patente di  guida  ai  sensi
dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Il
prefetto non da'  luogo  alla  sospensione  della  patente  di  guida
qualora,  tenuto  conto  delle  condizioni  economiche   del   nucleo
familiare, risulti che le esigenze  lavorative  dell'interessato  non
possono  essere  garantite  con  il  rilascio  del  permesso  di  cui
all'articolo 218, secondo comma, del citato  decreto  legislativo  n.
285 del 1992. 
  3.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   pubblica
sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel Centro  elaborazione
dati di cui all'articolo 8  della  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,
elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere
che  costituisce  un'autonoma  sezione  della  relazione  annuale  al
Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge  n.  121  del
1981. 
  4. In ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di
cui al comma 1 devono essere  omesse  le  generalita'  dell'eventuale
segnalante. 
  5. Le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11  del  decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
23 aprile 2009, n. 38, trovano altresi' applicazione nei casi in  cui
le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le  istituzioni  pubbliche
ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli  572  o
609-bis del codice penale.