Art. 3 
 
(Misure urgenti in materia di mobilita' nel pubblico impiego e  nelle
                        societa' partecipate) 
 
  1. Per sopperire alle  gravi  carenze  di  personale  degli  uffici
giudiziari,  al  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale  delle
amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  che  presentano  situazioni  di
soprannumerarieta'  o  di  eccedenza  rispetto  alle  loro  dotazioni
organiche ridotte, e'  consentito,  sino  al  31  dicembre  2014,  il
passaggio diretto a domanda presso il Ministero della  giustizia  per
ricoprire i  posti  vacanti  del  personale  amministrativo  operante
presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica
corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del  contratto
di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo  stesso
Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale  trasferito
si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo
del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. 
  2. Le societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla
medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  suoi  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa'  dalle  stesse  controllate,  possono,
sulla base di un accordo tra di esse e senza necessita' del  consenso
del lavoratore, realizzare processi di mobilita' di personale,  anche
in servizio alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legge, in relazione al proprio fabbisogno  e  per  le  finalita'  dei
commi  3  e  4,  previa  informativa  alle  rappresentanze  sindacali
operanti  presso  la  societa'  ed  alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie  del  contratto  collettivo  dalla  stessa  applicato  ,in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si  applicano  i  commi  primo  e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile.  La  mobilita'  non  puo'
comunque avvenire tra le societa' di  cui  al  presente  comma  e  le
pubbliche amministrazioni. 
  3. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 2 adottano,
in relazione ad esigenze di riorganizzazione  delle  funzioni  e  dei
servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle spese e di
risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali,
atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove  procedure
di reclutamento di risorse umane da parte  delle  medesime  societa',
l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilita' di cui
al comma 2. 
  4. Le societa'  di  cui  al  comma  2  che  rilevino  eccedenze  di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui  al
comma 3, nonche' nell'ipotesi  in  cui  l'incidenza  delle  spese  di
personale e' pari o superiore al 50 per cento delle  spese  correnti,
inviano  un'informativa  preventiva  alle  rappresentanze   sindacali
operanti  presso  la  societa'  ed  alle   organizzazioni   sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla  stessa  applicato  in  cui
viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed  i  profili
professionali del personale  in  eccedenza.  Tali  informazioni  sono
comunicate  anche  al  Dipartimento  della  funzione   pubblica.   Le
posizioni dichiarate eccedentarie  non  possono  essere  ripristinate
nella dotazione di personale neanche mediante  nuove  assunzioni.  Si
applicano  le   disposizioni   dell'articolo   14,   comma   7,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  come  modificato  dal  presente
decreto. 
  5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa  di  cui  al
comma  4,  si  procede,   a   cura   dell'ente   controllante,   alla
riallocazione  totale  o  parziale   del   personale   in   eccedenza
nell'ambito  della  stessa  societa'  mediante  il  ricorso  a  forme
flessibili di gestione del  tempo  di  lavoro,  ovvero  presso  altre
societa' controllate dal medesimo ente con le modalita' previste  dal
comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali,  la  ricollocazione  e'
consentita anche in societa' controllate  da  enti  diversi  comprese
nell'ambito regionale, previo accordo tra  gli  enti  e  le  medesime
societa', ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo  3,  comma  19,
della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
  6. Per la gestione delle eccedenze di  cui  al  comma  5  gli  enti
controllanti e le societa' del comma  2  possono  concludere  accordi
collettivi con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2,
di forme di trasferimenti in  mobilita'  dei  dipendenti  in  esubero
presso altre societa' dello stesso tipo operanti anche  al  di  fuori
del territorio regionale ove hanno sede le  societa'  interessate  da
eccedenze di personale. 
  7. Al fine di favorire le forme di mobilita' le societa' di cui  al
comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di  tre  anni  di
una quota parte non superiore al trenta  per  cento  del  trattamento
economico del  personale  interessato  dalla  mobilita',  nell'ambito
delle proprie disponibilita' di bilancio e  senza  nuovi  o  maggiori
oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  somme  a  tal   fine
corrisposte dalla societa'  cedente  alla  societa'  cessionaria  non
concorrono alla formazione  del  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte  sul  reddito  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive.