Art. 3 
 
 
              Modifiche alla legge 25 marzo 1986, n. 85 
 
  1. All'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Alle  armi  per  uso
sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della  legge  7
agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta  del  fabbricante  o
dell'importatore,  dal  Banco  nazionale   di   prova,   sentite   le
federazioni sportive interessate affiliate o associate al  CONI.  Per
le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi  o
amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto  a  quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se
previsto  dalla  disciplina  sportiva  prescritta  dalle  federazioni
sportive interessate affiliate o associate al CONI.»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Delle  armi  per  uso
sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di  prova
e' redatto un apposito elenco.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 12, 14,  15,
          16, 22 e 23 della legge  18  aprile  1975,  n.  110  (Norme
          integrative della disciplina vigente per il controllo delle
          armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105, come  modificata
          dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 (Attuazione
          della  direttiva  2008/51/CE,  che  modifica  la  direttiva
          91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e  della
          detenzione di armi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
          dicembre 2010, n. 288, cosi' come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 2 (Armi e munizioni  comuni  da  sparo).  -  Agli
          stessi effetti indicati nel primo comma del precedente art.
          1 e salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'articolo
          stesso sono armi comuni da sparo: 
              a) i fucili anche semiautomatici con una o  piu'  canne
          ad anima liscia; 
              b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima   rigata,   a
          caricamento successivo con azione manuale; 
              c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o
          rigate, a caricamento successivo con azione manuale; 
              d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad
          anima rigata, anche se  predisposti  per  il  funzionamento
          semiautomatico; 
              e) i fucili e le carabine  che  impiegano  munizioni  a
          percussione   anulare,   purche'   non   a    funzionamento
          automatico; 
              f) le rivoltelle a rotazione; 
              g) le pistole a funzionamento semiautomatico; 
              h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli
          anteriori al 1890,  fatta  eccezione  per  quelle  a  colpo
          singolo. 
              Sono altresi' armi  comuni  da  sparo  i  fucili  e  le
          carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione  del
          munizionamento    da    guerra,    presentino    specifiche
          caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o
          sportivo,  abbiano  limitato  volume  di  fuoco   e   siano
          destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle
          militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o  ai
          Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione,  non  e'
          consentita la fabbricazione, l'introduzione nel  territorio
          dello  Stato  e  la  vendita  di  armi   da   fuoco   corte
          semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate  per  il
          munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonche' di armi
          comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle  per  uso
          sportivo, per le armi antiche e per  le  repliche  di  armi
          antiche, con caricatori  o  serbatoi,  fissi  o  amovibili,
          contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe
          ed un numero superiore  a  15  colpi  per  le  armi  corte,
          nonche' di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato
          o adattato per attenuare il rumore causato  da  uno  sparo.
          Per le repliche di armi antiche e'  ammesso  un  numero  di
          colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti e'  richiesta
          la licenza di cui all'art. 31 del testo unico  delle  leggi
          di pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio  decreto  18
          giugno 1931, n. 773. 
              Sono infine considerate armi  comuni  da  sparo  quelle
          denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione  di  gas,
          nonche' le armi ad aria  compressa  o  gas  compressi,  sia
          lunghe  sia  corte  i  cui  proiettili  erogano  un'energia
          cinetica  superiore  a   7,5   joule,   e   gli   strumenti
          lanciarazzi, salvo che si tratti  di  armi  destinate  alla
          pesca ovvero di armi e  strumenti  per  i  quali  il  Banco
          nazionale di prova escluda, in  relazione  alle  rispettive
          caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.
          Non sono  armi  gli  strumenti  ad  aria  compressa  o  gas
          compresso a canna liscia e a funzionamento non  automatico,
          destinati  al  lancio  di   capsule   sferiche   marcatrici
          biodegradabili,  prive  di  sostanze  o  preparati  di  cui
          all'art. 2, comma 2, del  decreto  legislativo  3  febbraio
          1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore
          a 12,7 joule, purche'  di  calibro  non  inferiore  a  12,7
          millimetri e non superiore a  17,27  millimetri.  Il  Banco
          nazionale di prova, a  spese  dell'interessato,  procede  a
          verifica  di  conformita'  dei   prototipi   dei   medesimi
          strumenti. Gli strumenti che erogano una  energia  cinetica
          superiore   a   7,5   joule   possono   essere   utilizzati
          esclusivamente  per  attivita'  agonistica.  In   caso   di
          inosservanza delle disposizioni di cui al  presente  comma,
          si applica  la  sanzione  amministrativa  di  cui  all'art.
          17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le
          disposizioni per l'acquisto, la detenzione,  il  trasporto,
          il porto e l'utilizzo  degli  strumenti  da  impiegare  per
          l'attivita' amatoriale e per quella agonistica. 
              Le munizioni a  palla  destinate  alle  armi  da  sparo
          comuni  non  possono   comunque   essere   costituite   con
          pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie,  a
          carica  esplosiva,  ad  espansione,  autopropellenti,   ne'
          possono essere  tali  da  emettere  sostanze  stupefacenti,
          tossiche o corrosive o capsule sferiche marcatrici, diverse
          da quelle consentite a norma del terzo comma ed, eccettuate
          le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti
          destinate a fini scientifici e di  zoofilia  per  le  quali
          venga rilasciata apposita licenza del questore. 
              Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
          sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,  del  regio  decreto  6
          maggio  1940,  n.  635,  con   le   successive   rispettive
          modificazioni  e  della  presente   legge   relative   alla
          detenzione ed al porto delle  armi  non  si  applicano  nei
          riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative
          munizioni  quando  il   loro   impiego   e'   previsto   da
          disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
          comunque detenuti o  portati  per  essere  utilizzati  come
          strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,  salvataggio  o
          attivita' di protezione civile.». 
              «Art.  5  (Limiti  alle   registrazioni.   Divieto   di
          strumenti trasformabili in armi). - Le disposizioni di  cui
          al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi  di
          pubblica sicurezza 18 giugno  1931,  n.  773  e  successive
          modificazioni, non si  applicano  alla  vendita  al  minuto
          delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli  o
          inneschi nonche' alla vendita dei pallini per  le  armi  ad
          aria compressa.». 
              - L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre  1956,  n.
          1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452,  e'
          abrogato. 
              - Le disposizioni del citato  testo  unico,  del  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635 ,  e  quelle  della  presente
          legge non si applicano agli strumenti di  cui  al  presente
          articolo. 
              Gli strumenti  riproducenti  armi  non  possono  essere
          fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che  ne
          consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni  da
          sparo   o   che   consentano   l'utilizzo   del    relativo
          munizionamento o il lancio  di  oggetti  idonei  all'offesa
          della  persona.  I  predetti  strumenti  se  realizzati  in
          metallo devono avere la canna completamente  ostruita,  non
          in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa  da
          un  tappo  rosso  inamovibile.   Quelli   da   segnalazione
          acustica,  destinati   a   produrre   un   rumore   tramite
          l'accensione di una cartuccia  a  salve,  devono  avere  la
          canna occlusa da un inserto di metallo ed  un  tappo  rosso
          inamovibile all'estremita' della canna. 
              Gli strumenti denominati "softair", vendibili  solo  ai
          maggiori di 16 anni, possono sparare pallini  in  plastica,
          di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso,  purche'
          l'energia del singolo pallino, misurata ad un  metro  dalla
          volata, non sia superiore ad 1 joule.  La  canna  dell'arma
          deve essere colorata di rosso per almeno tre  centimetri  e
          qualora la canna non sia  sporgente  la  verniciatura  deve
          interessare la parte anteriore dello strumento per un  pari
          tratto. 
              Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti,
          a  spese  dell'interessato,  a  verifica   di   conformita'
          accertata dal Banco nazionale di prova. 
              Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei  strumenti
          riproducenti armi destinati all'esportazione. 
              Chiunque produce o pone in commercio gli  strumenti  di
          cui  al  presente  articolo,   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni del quarto comma, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni e con la multa da  1.500  euro  a  15.000
          euro. 
              Quando l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto  quale
          elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
          reato stesso sussiste  o  e'  aggravato  anche  qualora  si
          tratti di arma per uso scenico o di strumenti  riproducenti
          armi la cui canna  non  sia  occlusa  a  norma  del  quarto
          comma.». 
              «Art. 12 (Importazione definitiva di armi da sparo).  -
          Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio  di
          armi intende importare  armi  comuni  da  sparo  in  numero
          superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare,  oltre
          la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,  n.  773,
          deve  munirsi  di  apposita  licenza  del  prefetto   della
          provincia in cui  l'interessato  ha  la  propria  residenza
          anagrafica. 
              La richiesta  intesa  ad  ottenere  il  rilascio  delle
          licenze di importazione deve essere motivata. 
              Il rilascio delle licenze d'importazione e' subordinato
          all'accertamento dell'esistenza, nei casi  previsti,  delle
          autorizzazioni   di   competenza   di    altre    pubbliche
          amministrazioni. 
              Non puo'  essere  autorizzata  l'importazione  di  armi
          comuni da sparo che non abbiano superato la verifica di cui
          all'art. 23, comma  12-sexiesdecies,  del  decreto-legge  6
          luglio 2012, n. 95  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135. 
              Chiunque importa armi in numero superiore a  tre  senza
          munirsi della licenza di cui al primo comma e'  punito  con
          la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro  206
          a euro 1.549.». 
              «Art. 14 (Armi inidonee e non catalogate). - Qualora le
          armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle
          sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, legge
          23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o
          non conformi ai tipi catalogati,  ovvero  non  superino  la
          verifica di cui all'art.  23,  comma  12-sexiesdecies,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'  dato
          avviso, entro trenta giorni,  a  cura  del  Banco  o  della
          sezione, al produttore od all'importatore. 
              Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso
          di cui  al  primo  comma  senza  che  il  produttore  abbia
          disposto  il   ritiro   delle   armi   ovvero   senza   che
          l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle
          armi medesime alla  dogana  che  ha  provveduto  alla  loro
          nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le  armi
          si considerano abbandonate e sono versate  alla  competente
          direzione di artiglieria che puo' disporne la  rottamazione
          e la successiva alienazione. 
              Sono del pari considerate abbandonate le armi  rinviate
          alla dogana ai sensi  del  comma  precedente,  delle  quali
          l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal
          territorio doganale entro venti giorni dalla  comunicazione
          all'interessato da parte della dogana medesima. 
              La rispedizione all'estero delle armi  inidonee  o  non
          catalogate e' effettuata in deroga ai divieti  economici  e
          valutari in materia di  armi  e  comporta  lo  sgravio  dei
          diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il
          rimborso di quelli gia' pagati,  esclusi  in  ogni  caso  i
          corrispettivi per servizi resi. 
              Le disposizioni contenute nel secondo, terzo  e  quarto
          comma  sono  applicabili  anche  per  la  restituzione   ai
          produttori ed agli importatori delle armi di cui sia  stato
          eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte
          del Ministero dell'interno per la  catalogazione  ai  sensi
          del precedente art. 7.». 
              «Art. 15 (Importazione temporanea  di  armi  comuni  da
          sparo). -  I  cittadini  italiani  residenti  all'estero  o
          dimoranti all'estero per  ragioni  di  lavoro,  ovvero  gli
          stranieri   non   residenti   in   Italia,   sono   ammessi
          all'importazione temporanea di armi comuni da sparo,  senza
          la licenza di cui all'art. 31 del regio decreto  18  giugno
          1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste
          del numero di matricola, nonche' di armi  comuni  da  sparo
          per finalita' commerciali ai soli fini  espositivi  durante
          fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. 
              Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con
          i Ministri per gli  affari  esteri,  per  le  finanze,  per
          l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e
          per il  turismo  e  lo  spettacolo,  da  pubblicarsi  nella
          Gazzetta  Ufficiale,  sono  determinate  le  modalita'  per
          l'introduzione, la detenzione,  il  porto  e  il  trasporto
          all'interno  dello   Stato   delle   armi   temporaneamente
          importate nonche' il numero delle stesse. 
              Ai fini della presente legge  si  considera  temporanea
          l'importazione per  un  periodo  non  eccedente  i  novanta
          giorni. Trascorso tale termine  l'interessato  e'  soggetto
          agli obblighi di cui al precedente art. 12. 
              Chiunque  non  osserva  le  disposizioni  del   decreto
          ministeriale di cui al  secondo  comma  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a un anno e con la  multa  da  4.000
          euro a 30.000 euro.». 
              «Art. 16 (Esportazione di  armi).  -  Nelle  operazioni
          concernenti le armi comuni da sparo di  cui  al  precedente
          art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono  obbligatori  la
          visita doganale e il riscontro della guardia di finanza. 
              Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla
          e globale, fatte salve le previsioni  di  cui  all'art.  1,
          comma  11,  della  legge  9  luglio  1990,  n.  185,   come
          modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n.  105,
          per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo  e'
          subordinato all'applicazione del disposto dell'art. 11  del
          regolamento (CE) n. 258/2012. 
              Il titolare  della  licenza  di  polizia  deve  esibire
          all'autorita' che ha rilasciato la licenza la  bolletta  di
          esportazione, ovvero copia di essa  autenticata  o  vistata
          dall'autorita' medesima. 
              Il contravventore  all'obbligo  di  cui  al  precedente
          comma e' punito a norma dell'art. 17 del T.U.  delle  leggi
          di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive
          modificazioni. 
              Con decreto del Ministro, per le finanze,  di  concerto
          col Ministro per l'interno, da pubblicarsi  nella  Gazzetta
          Ufficiale, sono determinate  le  modalita'  per  assicurare
          l'effettiva uscita dal territorio dello  Stato  delle  armi
          destinate all'esportazione, nonche' quelle per disciplinare
          l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in
          Italia, di armi comuni da  sparo  per  uso  sportivo  o  di
          caccia , ovvero di  armi  comuni  da  sparo  per  finalita'
          commerciali  ai  soli  fini   espositivi   durante   fiere,
          esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione. 
              Con decreto del  Ministro  per  l'interno,  sentito  il
          Ministro  per  i  beni  culturali,  da  pubblicarsi   nella
          Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita'  relative
          alla temporanea esportazione di armi  antiche,  artistiche,
          rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre
          e scambi culturali.». 
              «Art. 22 (Locazione e  comodato  di  armi).  -  Non  e'
          consentita la locazione o il comodato  delle  armi  di  cui
          agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di  armi  per  uso
          scenico, ovvero di armi destinate  ad  uso  sportivo  o  di
          caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito
          di autorizzazione per la fabbricazione di armi o  munizioni
          ed  il  contratto  avvenga  per  esigenze  di  studio,   di
          esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico
          si intendono le armi alle quali, con semplici  accorgimenti
          tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo  scopo
          di impedire che possa espellere un  proiettile  ed  il  cui
          impiego   avvenga   costantemente   sotto   il    controllo
          dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso
          scenico  sono  sottoposte,  a  spese  dell'interessato,   a
          verifica del Banco nazionale  di  prova,  che  vi  apporra'
          specifico punzone. 
              E' punito con la reclusione da due ad otto anni  e  con
          la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque da' o  riceve
          in locazione o comodato armi in violazione del  divieto  di
          cui al precedente comma. 
              La pena e' raddoppiata se l'attivita'  di  locazione  o
          comodato delle armi risulta abituale.». 
              «Art.  23  (Armi  clandestine).  -   Sono   considerate
          clandestine: 
              1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi  del
          precedente art. 7, ovvero non sottoposte alla  verifica  di
          cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
          contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. 
              E' punito con la reclusione da tre a dieci anni  e  con
          la multa da 2.000 euro a  20.000  euro  chiunque  fabbrica,
          introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in  vendita
          o altrimenti cede armi o canne clandestine. 
              Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con
          la reclusione da uno a sei anni e con  la  multa  da  1.000
          euro a 15.000 euro. 
              Si applica la pena della reclusione da due a otto  anni
          e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta
          in luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  armi  o  canne
          clandestine. La stessa pena si applica altresi' a  chiunque
          cancella, contraffa' o altera i numeri  di  catalogo  o  di
          matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11. 
              Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
          autorizzazioni di polizia in materia di armi e la  confisca
          delle stesse armi. 
              Non e' punibile, ai sensi del presente articolo, per la
          mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi
          comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto  per  la
          presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova  ai
          fini della sottoposizione alla verifica di cui all'art. 23,
          comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'art. 11.».