Art. 3 
 
 
                   Combustione illecita di rifiuti 
 
  1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
  «Art. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che  il
fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  appicca  il  fuoco  a
rifiuti abbandonati ovvero depositati  in  maniera  incontrollata  e'
punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso  in  cui  sia
appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si  applica  la  pena  della
reclusione da tre a  sei  anni.  ((  Il  responsabile  e'  tenuto  al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  al  risarcimento  del   danno
ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese  per
la bonifica )). 
  2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, (( e le condotte  di  reato  di  cui  agli
articoli 256 e  259  ))  in  funzione  della  successiva  combustione
illecita di rifiuti. 
  (( 3. La pena e' aumentata di un terzo se  il  delitto  di  cui  al
comma 1  e'  commesso  nell'ambito  dell'attivita'  di  un'impresa  o
comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa  o  il
responsabile  dell'attivita'  comunque  organizzata  e'  responsabile
anche sotto l'autonomo  profilo  dell'omessa  vigilanza  sull'operato
degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa
o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili
dell'attivita'   si   applicano   altresi'   le   sanzioni   previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231 )). 
  4. La pena e' aumentata (( di un terzo )) se (( il fatto di cui  al
comma 1 e' commesso )) in territori che, al momento della condotta  e
comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati  interessati
da dichiarazioni di stato di emergenza nel  settore  dei  rifiuti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  5. (( I mezzi utilizzati per il trasporto di  rifiuti  oggetto  del
reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in  aree  o
in impianti non autorizzati, sono confiscati ai  sensi  dell'articolo
259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona  estranea  alle
condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non  si
configuri concorso di persona nella commissione del  reato.  ))  Alla
sentenza di condanna o alla sentenza emessa  ai  sensi  dell'articolo
444 del codice di procedura penale  consegue  la  confisca  dell'area
sulla quale e' commesso il reato, se di proprieta' dell'autore o  del
(( concorrente nel reato, )) fatti salvi gli obblighi di  bonifica  e
ripristino dello stato dei luoghi. 
  6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le  condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo  184,
comma 2, lettera e).». 
  2. Fermo restando quanto previsto  dalle  disposizioni  vigenti,  i
Prefetti delle province della  regione  Campania,  nell'ambito  delle
operazioni di sicurezza e di  controllo  del  territorio  finalizzate
alla  prevenzione  dei  delitti   di   criminalita'   organizzata   e
ambientale, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle  risorse
finanziarie disponibili, (( di cui all'articolo 1, comma  264,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, di  un  contingente  massimo  di  850
unita' )) di personale militare delle  Forze  armate,  posto  a  loro
disposizione   dalle   competenti   autorita'   militari   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 
  (( 2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2  i  militari
delle Forze armate agiscono con le funzioni  di  agenti  di  pubblica
sicurezza. 
  2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a  disposizione  dei
prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. 
  2-quater. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa  delle
Forze armate compresi nel contingente di cui al comma 2 e' attribuita
un'indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno e della difesa, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili   di   cui   al   comma   2.   La   predetta   indennita'
onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale  o  alla  paga
giornaliera, non puo' superare il  trattamento  economico  accessorio
previsto per il personale delle Forze di polizia. 
  2-quinquies. Ai fini dell'attuazione  del  comma  2,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e  delle
finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di  cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  2-sexies.  Al  fine  di   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, nonche' di  garantire
adeguati  livelli   di   tutela   agroambientale,   con   particolare
riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla  lotta  alla
combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso
l'impiego della flotta aerea del  Corpo  forestale  dello  Stato,  il
programma «Interventi per soccorsi» della missione «Soccorso  civile»
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2014.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente  comma  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
          responsabilita' amministrativa  delle  persone  giuridiche,
          delle  societa'  e  delle  associazioni  anche   prive   di
          personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11  della  L.
          29 settembre  2000,  n.  300),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140: 
              «Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni per
          gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 
              a) la sanzione pecuniaria; 
              b) le sanzioni interdittive; 
              c) la confisca; 
              d) la pubblicazione della sentenza. 
              2. Le sanzioni interdittive sono: 
              a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
              b) la sospensione o  la  revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
              c)  il  divieto  di   contrattare   con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
              d)   l'esclusione   da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
              e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». 
              - La legge 24 febbraio 1992, n.  225  (Istituzione  del
          Servizio nazionale della protezione civile)  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 444 del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -  1.
          L'imputato e il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva quando questa, tenuto conto delle  circostanze  e
          diminuita  fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni   di
          reclusione  o  di  arresto,  soli  o   congiunti   a   pena
          pecuniaria. 
              2. Se vi e' il consenso anche della parte  che  non  ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo  129,  il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se  ritiene   che   la
          qualificazione giuridica del fatto e  l'applicazione  e  la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette, dispone con sentenza  l'applicazione  della  pena
          indicata, enunciando nel dispositivo che  vi  e'  stata  la
          richiesta delle parti.  Se  vi  e'  costituzione  di  parte
          civile, il giudice non decide sulla relativa  domanda;  non
          si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3. 
              3.  La  parte,  nel  formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene che la sospensione  condizionale  non  puo'  essere
          concessa, rigetta la richiesta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 264, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «264. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  degli
          interventi di cui all'articolo  24,  commi  74  e  75,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  a
          decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego  di  cui
          all'articolo   7-bis,   comma   1,   terzo   periodo,   del
          decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  125,  puo'
          essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano  le
          disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1,  2
          e 3, del decreto-legge n.  92  del  2008,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 125 del  2008,  e  successive
          modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  41,4
          milioni di euro per l'anno 2014, con specifica destinazione
          di 40 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e
          di 1,4 milioni di euro per il personale di cui al comma  75
          dell'articolo  24  del  decreto-legge  n.  78   del   2009,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del
          2009.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13  della  legge  1
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della  pubblica  sicurezza),  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: 
              «Art.  13  (Prefetto).  -  Il  prefetto  e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza. 
              Il prefetto ha la responsabilita' generale  dell'ordine
          e della sicurezza pubblica nella provincia  e  sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. 
              Assicura  unita'  di  indirizzo  e  coordinamento   dei
          compiti e delle attivita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di
          pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo  le  misure
          occorrenti. 
              A tali fini il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia. 
              Il prefetto dispone della forza pubblica e delle  altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'. 
              Il  prefetto   trasmette   al   Ministro   dell'interno
          relazioni  sull'attivita'  delle  forze   di   polizia   in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo. 
              Il prefetto tiene informato il commissario del  Governo
          nella regione sui provvedimenti che  adotta  nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 263, della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              «263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea
          antincendio del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  il
          programma «Prevenzione dal  rischio  e  soccorso  pubblico»
          dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   Ministero
          dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2014. Le risorse derivanti  dall'alienazione  dei
          velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  al  pertinente
          capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  il  potenziamento
          del concorso aereo di Stato per il contrasto  agli  incendi
          boschivi. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».