Art. 3 Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti dal regolamento di stato civile 1. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono effettuate mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale. 2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.