Art. 3 
 
           Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti 
        e documenti previsti dal regolamento di stato civile 
 
  1. Le comunicazioni  e  le  trasmissioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono  effettuate
mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma 1,
del decreto  legislativo  n.  82  del  2005,  tra  caselle  di  posta
elettronica istituzionale. 
  2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide
qualora la provenienza delle stesse e' verificata, ai sensi dell'art.
47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le
modalita' indicate nell'art. 1, comma 3.