Art. 3 
 
 
                  Proroga di termini di competenza 
                     del Ministero dell'interno 
 
  1. E' prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 1-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  marzo
2005, n. 26. 
  ((  1-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  5,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  gia'  prorogato  ai  sensi
dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,  e'
ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e
gli avvisi di gara pubblicati dal 1º gennaio 2014 fino alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12  luglio  2011,  n.
107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  agosto  2011,  n.
130,  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2012»   sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». 
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2014». 
  (( 4. (Soppresso). )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'art. 1
          del decreto-legge 30 dicembre  2004,  n.  314  (Proroga  di
          termini), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          marzo 2005, n. 26: 
              «1. Bilanci di previsione degli enti locali. 
              1. (Omissis). 
              1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio   di
          previsione  degli  enti  locali  e  della  verifica   della
          salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano,  per
          l'anno 2005, le disposizioni di cui all'art. 1, commi  2  e
          3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.». 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  23
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 23. Riduzione dei costi  di  funzionamento  delle
          Autorita'   di   Governo,   del   CNEL,   delle   Autorita'
          indipendenti e delle Province 
              1-4. (Omissis). 
              5. L'art. 33, comma 3-bis, del decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, introdotto dal  comma  4,  si  applica
          alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. 
              6-22. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma 11-ter  dell'art.
          29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: 
              «Art. 29. Proroghe di termini in materia fiscale 
              1 - 11-bis. (Omissis). 
              11-ter. Il termine di cui all'art.  23,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  e'
          prorogato di dodici mesi. 
              12 - 15-octies. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 5-ter del  citato
          decreto-legge n. 43 del 2013: 
              «Art.  5-ter.  Acquisizione  di   lavori,   servizi   e
          forniture dei comuni con popolazione non superiore a  5.000
          abitanti 
              1.  Il  termine  di  cui  all'art.  23,  comma  5,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  gia'
          prorogato  ai  sensi  dell'art.  29,  comma   11-ter,   del
          decreto-legge 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,  e'
          ulteriormente differito al 31  dicembre  2013.  Sono  fatti
          salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati  a  far  data
          dal 1° aprile 2013 fino alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  5  dell'art.  5  del
          decreto-legge  12  luglio  2011,  n.  107  (Proroga   delle
          missioni internazionali delle forze armate e di  polizia  e
          disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011)
          e 1973 (2011) adottate dal  Consiglio  di  Sicurezza  delle
          Nazioni Unite, nonche'  degli  interventi  di  cooperazione
          allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di  pace  e  di
          stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5. Ulteriori misure di contrasto alla pirateria 
              1 - 4. (Omissis). 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  «best  management
          practices»  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro  dell'interno  15  settembre
          2009, n. 154,  adottato  in  attuazione  dell'art.  18  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino  al
          30 giugno 2014 possono essere impiegate  anche  le  guardie
          giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
          teorico-pratici, a condizione che abbiano  partecipato  per
          un periodo di almeno  sei  mesi,  quali  appartenenti  alle
          Forze armate, alle  missioni  internazionali  in  incarichi
          operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero
          della difesa. 
              5-bis - 6-ter. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 4-quater dell'art. 17 del
          decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  (Disposizioni  urgenti
          in materia di semplificazione e di  sviluppo),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17. Semplificazione in materia di  assunzione  di
          lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa  per
          gli immigrati 
              1 - 4-ter. (Omissis). 
              4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter
          acquistano efficacia a far data dal 30 giugno 2014. 
              4-quinquies. (Omissis).».