(( Art. 3-bis 
 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilita'  delle  sedi
dei tribunali dell'Aquila e di  Chieti,  gravemente  danneggiati  dal
terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di
entrata  in  vigore   del   presente   decreto,   le   procedure   di
ricostruzione, i termini di  cui  all'articolo  11,  comma  3,  primo
periodo, del decreto legislativo  7  settembre  2012,  n.  155,  sono
prorogati di ulteriori tre anni. 
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari  a  500.000  euro  per
l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e  2017
e a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'economia e delle finanze. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'art.  11
          del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  155  (Nuova
          organizzazione dei tribunali ordinari e  degli  uffici  del
          pubblico ministero, a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
          legge 14 settembre 2011, n. 148): 
              «Art. 11. Entrata in vigore 
              1-2. (Omissis). 
              3. Le modifiche  delle  circoscrizioni  giudiziarie  de
          L'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi  distaccate,
          previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi
          tre anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di  funzioni
          dirigenziali presso gli uffici  giudiziari  de  L'Aquila  e
          Chieti le disposizioni  di  cui  all'art.  6  si  applicano
          decorsi due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.».