Art. 3 
 
 
               Adeguamento organizzativo e funzionale 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  2,  comma  2,  del
Codice, nell'ambito del proprio ordinamento, provvedono a: 
  a) individuare le aree organizzative omogenee e i  relativi  uffici
di riferimento ai sensi dell'art. 50 del testo unico; 
  b)  nominare,  in  ciascuna  delle  aree   organizzative   omogenee
individuate ai sensi dell'art. 50 del Testo  unico,  il  responsabile
della gestione documentale, e un suo vicario, per  casi  di  vacanza,
assenza o impedimento del primo; 
  c) nominare eventualmente, nell'ambito  delle  amministrazioni  con
piu' aree organizzative  omogenee,  il  coordinatore  della  gestione
documentale e un suo  vicario  per  i  casi  di  vacanza,  assenza  o
impedimento del primo; 
  d) adottare il manuale di gestione di cui all'art. 5,  su  proposta
del responsabile della gestione documentale ovvero, ove nominato, del
coordinatore della gestione documentale; 
  e)  definire,  su  indicazione  del  responsabile  della   gestione
documentale ovvero, ove nominato,  del  coordinatore  della  gestione
documentale, i tempi,  le  modalita'  e  le  misure  organizzative  e
tecniche finalizzate all'eliminazione dei protocolli di settore e  di
reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e,  piu'
in  generale,  dei  protocolli  diversi  dal  protocollo  informatico
previsto dal testo unico.