Art. 3 E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per il trasporto pubblico locale, un Tavolo tecnico permanente con il compito di esprimere un parere vincolante sulle richieste di deroghe alle «Norme Tecniche», cosi' determinato nella sua composizione: Presidente: il Direttore della Direzione generale per il trasporto pubblico locale; Membri effettivi: due rappresentanti della Direzione generale per il trasporto pubblico locale; due rappresentanti di R.F.I. S.p.A.; un rappresentante del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile designato dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; un rappresentante dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie; un rappresentante dei Gestori delle Ferrovie Regionali; Segretario: un rappresentante della Direzione generale per il trasporto pubblico locale. In caso di assenza o impedimento dei membri effettivi o del segretario, gli stessi sono sostituiti da altrettanti membri supplenti. La partecipazione al Tavolo tecnico permanente non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.