Art. 3 
 
 
            Semplificazione e flessibilita' nel turn over 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per  l'anno  2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per  cento  per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento  a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita'  si
applica la normativa di settore. )) 
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa
al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  (( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  sono  autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento  delle  graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il  31  ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma  prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera  b),  dello  stesso  art.
2199, relative ai  predetti  concorsi.  Alle  assunzioni  di  cui  al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni  previste
dalla normativa vigente. 
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal  1°  settembre
2014,  nell'ambito  delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di   cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia
di Stato. 
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, sono assunti  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni  di  cui  al
comma 3-ter del presente articolo e  di  quelle  gia'  previste,  per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria,  le  assunzioni
di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia
penitenziaria. 
  3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo   di   polizia
penitenziaria, gia' previste per  l'anno  2015  dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del
presente articolo. 
  3-septies. All'attuazione  di  quanto  previsto  dai  commi  3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3-octies. Per garantire gli  standard  operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
  3-novies. Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita'  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le
finalita' ivi previste. 
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  «Soccorso
civile». 
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi  dell'art.
9 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e  successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro  31.075.700  a
decorrere dall'anno 2016. )) 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  --
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  (( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'art.  2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni,  il  Ministero  della  difesa,  nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della
difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
)) 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per
cento a decorrere  dall'anno  2018.  Restano  ferme  le  disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76,  comma  7,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e'  abrogato.  Le
amministrazioni di cui al  presente  comma  coordinano  le  politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra  spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto  dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo  modificato  dal  comma
5-quinquies del presente articolo. )) 
  (( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a  decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso  la  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per quanto di competenza dello stesso. 
  5-quater.  Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa   di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per
cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo  restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono  soppresse.
)) 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  (( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere  ulteriormente
prorogati,   alle   medesime    finalita'    e    condizioni,    fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
)) 
  7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle  seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013». 
  8.  All'art.  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) e' abrogato il comma 9; 
    b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  ((  9.  All'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 8 e' abrogato; 
  b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«I limiti di cui al primo e al  secondo  periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri soggetti». )) 
  10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio  delle  procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni». 
  (( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori  dei  conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al  Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il
rispetto delle prescrizioni di  cui  al  comma  4  dell'art.  11  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art. 70, comma 4,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
          1936, n. 2174, e successive modificazioni ed  integrazioni,
          alla legge 13 luglio 1984, n. 312,  alla  legge  30  maggio
          1988, n. 186, alla legge 11 luglio 1988, n. 266, alla legge
          31 gennaio 1992, n. 138, alla legge 30  dicembre  1986,  n.
          936, al decreto legislativo 25  luglio  1997,  n.  250,  al
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.  39,  adeguano  i
          propri ordinamenti ai  principi  di  cui  al  titolo  I.  I
          rapporti di lavoro dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed
          aziende  nonche'  della  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          regolati da contratti collettivi  ed  individuali  in  base
          alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2,  all'art.  8,
          comma 2 ed all'art. 60, comma 3." 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  35,  comma  3,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante "Proroga di
          termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
          finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              "3.   Con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e   l'innovazione,   da
          adottare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono definite le modalita' applicative  delle  disposizioni
          di cui al comma 14  dell'  art.  66  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato  dal  comma  2
          del presente articolo, intese a chiarire che,  al  fine  di
          garantire omogeneita' di  computo  delle  retribuzioni  del
          personale  cessato  e  di   quello   neo   assunto,   nella
          definizione delle economie delle cessazioni  non  si  tiene
          conto del maturato economico.". 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "4. Le determinazioni relative all'avvio  di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'art.  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici. Per gli enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  alle  relative
          assunzioni e' concessa, in sede di approvazione  del  piano
          triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
          dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli
          enti di ricerca di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  l'autorizzazione  di
          cui al presente comma e' concessa in sede  di  approvazione
          dei Piani triennali di attivita' e del piano di  fabbisogno
          del personale e della  consistenza  dell'organico,  di  cui
          all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2199   del   decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   "Codice
          dell'ordinamento militare": 
              "Art. 2199.  1.  Nel  rispetto  dei  vincoli  normativi
          previsti in materia di assunzioni  del  personale  e  fatte
          salve le riserve  del  10  per  cento  dei  posti,  di  cui
          all'art. 13, comma 4,  del  decreto  legislativo  5  aprile
          2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'  art.
          703, per  il  reclutamento  del  personale  nelle  carriere
          iniziali delle Forze di  polizia  a  ordinamento  civile  e
          militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati
          sulla base di una  programmazione  quinquennale  scorrevole
          predisposta annualmente da ciascuna  delle  amministrazioni
          interessate e trasmessa entro il 30 settembre al  Ministero
          della  difesa,  sono  riservati  ai  volontari   in   ferma
          prefissata di un anno o  quadriennale  ovvero  in  rafferma
          annuale,  in  servizio  o  in  congedo,  in  possesso   dei
          requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso
          alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  giudicati  idonei   e   utilmente
          collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 55 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia, ai sensi dell'art. 703,  per  l'accesso,  mediante
          concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle  Forze  di
          polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70
          per cento all'immissione diretta a favore dei volontari  in
          ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma  annuale  in
          servizio e nella misura del  30  per  cento  a  favore  dei
          volontari in ferma prefissata di un anno in congedo  ovvero
          in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti
          salvi i posti riservati ai volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale gia'  vincitori  di  concorso.  Gli  eventuali
          posti   relativi   ai   volontari,   non   ricoperti    per
          insufficienza di candidati idonei  in  una  aliquota,  sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno.". 
              Si riporta il  testo  dell'art.  1,  comma  464,  della
          citata legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
              "464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego
          delle risorse tenendo  conto  della  specificita'  e  delle
          peculiari esigenze del Comparto sicurezza  e  del  Comparto
          vigili  del  fuoco  e  soccorso   pubblico,   le   relative
          amministrazioni  possono  procedere  per  l'anno  2014,  in
          deroga ai limiti di  cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  ed
          all'art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
          e, comunque, con un turn  over  complessivo  relativo  allo
          stesso anno non superiore al 55  per  cento,  ad  ulteriori
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente  complessivo  corrispondente  ad  una  spesa
          annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per 
              l'anno 2014  e  a  126  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2015, con riserva di assunzione di  1.000  unita'
          per la Polizia  di  Stato,  1.000  unita'  per  l'Arma  dei
          carabinieri e 600 unita' per  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. A tale fine e' istituito un apposito  fondo  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  66,  comma  9-bis,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di  polizia  e
          il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono  procedere,
          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente  a
          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal
          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di
          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel
          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'
          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento
          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento
          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno
          2016.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8  del  decreto-legge  31
          agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti  per  il
          perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione   nelle
          pubbliche amministrazioni", convertito, con  modificazioni,
          dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              "Art. 8. - Incremento  delle  dotazioni  organiche  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              1. Per garantire gli standard operativi e i livelli  di
          efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile  del
          fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 1.000 unita'. 
              2. Per la copertura dei posti portati in aumento  nella
          qualifica di vigile del fuoco ai  sensi  del  comma  1,  e'
          autorizzata l'assunzione di  un  corrispondente  numero  di
          unita' mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie
          di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012,  n.
          79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 131, approvate dal 1° gennaio 2008,  attingendo  a
          tali  graduatorie  fino  al  loro  esaurimento   prima   di
          procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. 
              3. Gli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  ai
          commi 1 e  2  sono  determinati  nel  limite  della  misura
          massima complessiva di euro 1.003.130 per l'anno  2013,  di
          euro 29.848.630 per l'anno 2014  e  di  euro  40.826.681  a
          decorrere dall'anno 2015. Ai  predetti  oneri  si  provvede
          mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti  di
          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
          missione "Soccorso civile". 
              4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi  1  e  2  e
          delle assunzioni nella qualifica di  vigile  del  fuoco  ai
          sensi dell'art.  66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima
          ripartizione di cui al comma 2, e' prorogata non  oltre  il
          31 dicembre 2016 l'efficacia delle graduatorie approvate  a
          partire dal 1° gennaio 2008,  di  cui  all'art.  4-ter  del
          decreto-legge  20  giugno  2012,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
              5.  L'impiego  del  personale  volontario,   ai   sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,
          e'  disposto  nel  limite  dell'autorizzazione  annuale  di
          spesa, pari a euro 84.105.233 per  l'anno  2014  e  a  euro
          73.127.182 a decorrere dall'anno 2015. 
              6. All'art. 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
              "6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti  al  corpo
          nazionale del soccorso alpino e  speleologico,  nonche'  le
          competenze delle  regioni  e  delle  province  autonome  in
          materia di  soccorso  sanitario,  il  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, in contesti  di  particolare  difficolta'
          operativa e di pericolo per  l'incolumita'  delle  persone,
          puo' realizzare interventi di soccorso  pubblico  integrato
          con le  regioni  e  le  province  autonome  utilizzando  la
          propria componente aerea. Gli accordi per  disciplinare  lo
          svolgimento  di  tale  attivita'  sono  stipulati  tra   il
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni
          e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi
          oneri finanziari  sono  a  carico  delle  regioni  e  delle
          province autonome. 
              6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale  dei  vigili
          del fuoco impiegati negli interventi di  soccorso  pubblico
          integrato  di  cui  al  comma  6-bis,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'art. 744, comma 1, e 748 del codice
          della navigazione.". 
              7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
          2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti
          alla  presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334.
          Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, sono adeguate le  procedure  semplificate
          di prevenzione incendi  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  19  marzo  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 80  del  5  aprile  2001,  adottato  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo  n.
          334 del 1999. 
              7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le  province  e
          le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco per la redazione dei piani di emergenza  comunali
          e  di  protezione  civile,  previa  stipula   di   apposite
          convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori  spese
          sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per  gli
          straordinari e le risorse strumentali necessarie.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.   148   del   decreto
          legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  recante  "Ordinamento
          del personale del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  a
          norma dell'art. 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252": 
              "Art. 148. - Reclutamento  e  sopravvenuta  inidoneita'
          del personale della banda musicale. 1. Per il  reclutamento
          e la sopravvenuta inidoneita'  del  personale  della  banda
          musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
          da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
          le  disposizioni  degli  articoli  145,  146   e   147.   I
          riferimenti alla qualita' di atleta, ai gruppi  sportivi  e
          ai titoli sportivi, contenuti  nei  predetti  articoli,  si
          intendono effettuati,  rispettivamente,  alla  qualita'  di
          orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.". 
              Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
          8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni
          relative alle funzioni ed ai compiti  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, a norma  dell'art.  11  della  L.  29
          luglio 2003, n. 229": 
              "Art. 9. - Reclutamento del personale volontario. 1. Il
          personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato
          nei servizi di istituto a seguito  del  superamento  di  un
          periodo di addestramento iniziale. 
              2. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati  i
          requisiti,  le  modalita'  di  reclutamento  e   d'impiego,
          l'addestramento iniziale, il  rapporto  di  servizio  e  la
          progressione del personale volontario. Fino  all'emanazione
          di tale regolamento  continua  a  trovare  applicazione  il
          decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.
          76. 
              3. Al personale volontario nel periodo di  richiamo  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni   in
          materia di doveri, attribuzioni e responsabilita'  previste
          per il personale permanente di corrispondente qualifica. 
              4. Le amministrazioni  statali,  gli  enti  pubblici  e
          privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di  richiamo
          di cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione  del
          posto di lavoro.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  11,   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  recante  "Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135: 
              "11. Fermo restando il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  7,  del   presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti  procedure  e
          misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
          2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
          nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
          disciplina   pensionistica,   con   conseguente   richiesta
          all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale
          diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di  motivazione,
          l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine rapporto comunque denominato, per il personale di  cui
          alla presente lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le  disposizioni  dell'art.  24  del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art.  1,  comma  22,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale.". 
              Si riporta il testo dell'art. 16, comma 9,  del  citato
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              "9. Nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni  di
          riduzione  e  razionalizzazione  delle  Province  e'  fatto
          comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1, commi 557,  557-bis  e
          557-ter, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  recante
          "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007)": 
              "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
              a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese  di
          personale  rispetto  al  complesso  delle  spese  correnti,
          attraverso   parziale   reintegrazione   dei   cessati    e
          contenimento della spesa per il lavoro flessibile; 
              b)  razionalizzazione  e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
              c)  contenimento  delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              557-bis.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  557,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per
          la somministrazione di lavoro,  per  il  personale  di  cui
          all'art. 110 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267,  nonche'  per  tutti  i  soggetti   a   vario   titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego, in strutture  e  organismi  variamente  denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente. 
              557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557,  si
          applica il  divieto  di  cui  all'art.  76,  comma  4,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.". 
              Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7,  del  citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  abrogato
          dal presente decreto: 
              "7. E' fatto divieto agli enti  nei  quali  l'incidenza
          delle spese di personale e' pari  o  superiore  al  50  per
          cento delle spese correnti di procedere  ad  assunzioni  di
          personale a qualsiasi titolo e con  qualsivoglia  tipologia
          contrattuale;  i  restanti  enti   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale a tempo  indeterminato  nel  limite
          del 40 per cento  (416)  della  spesa  corrispondente  alle
          cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini  del  calcolo
          delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni  del
          personale destinato  allo  svolgimento  delle  funzioni  in
          materia di polizia locale, di  istruzione  pubblica  e  del
          settore sociale e' calcolato nella misura  ridotta  del  50
          per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
          intero  ai  fini  del  calcolo  delle  spese  di  personale
          previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini  del
          computo della  percentuale  di  cui  al  primo  periodo  si
          calcolano le spese sostenute anche dalle aziende  speciali,
          dalle istituzioni  e  societa'  a  partecipazione  pubblica
          locale  totale  o  di  controllo  che  sono   titolari   di
          affidamento diretto di servizi pubblici locali senza  gara,
          ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di
          interesse generale aventi carattere  non  industriale,  ne'
          commerciale, ovvero che svolgono  attivita'  nei  confronti
          della  pubblica  amministrazione  a  supporto  di  funzioni
          amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30  giugno
          2014,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'interno,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  e'  modificata  la
          percentuale di cui al primo  periodo,  al  fine  di  tenere
          conto degli effetti del computo della spesa di personale in
          termini aggregati. La disposizione di cui al terzo  periodo
          non  si  applica   alle   societa'   quotate   su   mercati
          regolamentari. Per gli enti  nei  quali  l'incidenza  delle
          spese di personale e' pari o  inferiore  al  35  per  cento
          delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite  del
          40 per cento e comunque nel rispetto  degli  obiettivi  del
          patto di stabilita' interno e dei  limiti  di  contenimento
          complessivi delle spese di  personale,  le  assunzioni  per
          turn-over  che  consentano   l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali previste dall'art. 21, comma  3,  lettera  b),
          della  legge  5  maggio  2009,  n.  42;  in  tal  caso   le
          disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione
          solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato
          allo svolgimento delle funzioni in  materia  di  istruzione
          pubblica e del settore sociale.". 
              Si riporta il testo  dell'art.  18,  comma  2-bis,  del
          citato decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "2-bis.  Le  aziende  speciali,  le  istituzioni  e  le
          societa' a  partecipazione  pubblica  locale  totale  o  di
          controllo si attengono al principio di riduzione dei  costi
          del  personale,  attraverso  il  contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale.  A  tal  fine
          l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo,  tenuto
          anche conto delle  disposizioni  che  stabiliscono,  a  suo
          carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale,
          definisce, per ciascuno dei soggetti di cui  al  precedente
          periodo, specifici criteri e modalita'  di  attuazione  del
          principio di contenimento dei costi del personale,  tenendo
          conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende
          speciali, le istituzioni e  le  societa'  a  partecipazione
          pubblica  locale  totale  o  di  controllo  adottano   tali
          indirizzi  con  propri  provvedimenti  e,  nel   caso   del
          contenimento degli oneri contrattuali, gli  stessi  vengono
          recepiti in sede di contrattazione di secondo  livello.  Le
          aziende speciali e le istituzioni  che  gestiscono  servizi
          socio-assistenziali  ed   educativi,   scolastici   e   per
          l'infanzia,  culturali  e  alla  persona  (ex  IPAB)  e  le
          farmacie sono escluse  dai  limiti  di  cui  al  precedente
          periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere  un  livello
          dei costi del personale coerente rispetto alla quantita' di
          servizi  erogati.  Per  le  aziende   speciali   cosiddette
          multiservizi le disposizioni di cui al  periodo  precedente
          si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei  servizi
          esclusi risulti superiore al 50 per cento  del  totale  del
          valore della produzione.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma  3,  del  citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              "3.  Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici  non
          economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio
          di nuove procedure  concorsuali,  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: 
              a) dell'avvenuta immissione in servizio,  nella  stessa
          amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle
          proprie  graduatorie  vigenti  di  concorsi  pubblici   per
          assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi  qualifica,
          salve comprovate non  temporanee  necessita'  organizzative
          adeguatamente motivate; 
              b)  dell'assenza,  nella  stessa  amministrazione,   di
          idonei  collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti   e
          approvate a partire dal  1°  gennaio  2007,  relative  alle
          professionalita' necessarie anche secondo  un  criterio  di
          equivalenza.". 
              Si riporta il testo dell'art. 4, comma  9,  del  citato
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125: 
              "9.   Le   amministrazioni    pubbliche    che    nella
          programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
          all'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          riferita  agli  anni  dal  2013  al  2016,   prevedono   di
          effettuare procedure concorsuali  ai  sensi  dell'art.  35,
          comma 3-bis, lettera a) del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo,
          possono prorogare,  nel  rispetto  dei  vincoli  finanziari
          previsti  dalla  normativa  vigente  in   materia   e,   in
          particolare, dei limiti massimi della spesa  annua  per  la
          stipula  dei  contratti  a   tempo   determinato   previsti
          dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei
          soggetti che hanno maturato,  alla  data  di  pubblicazione
          della legge di conversione del presente decreto, almeno tre
          anni di servizio alle proprie dipendenze. La  proroga  puo'
          essere  disposta,  in  relazione   al   proprio   effettivo
          fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti
          in   dotazione    organica    vacanti,    indicati    nella
          programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino
          al completamento delle procedure concorsuali e comunque non
          oltre il  31  dicembre  2016.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto dall'art. 16, comma 9, del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino  al
          31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo  determinato
          per  le  strette  necessita'  connesse  alle  esigenze   di
          continuita'  dei  servizi  e  nel  rispetto   dei   vincoli
          finanziari  di  cui  al  presente  comma,  del   patto   di
          stabilita'   interno   e   della   vigente   normativa   di
          contenimento della spesa complessiva di personale.  Per  le
          proroghe dei contratti di lavoro a  tempo  determinato  del
          personale degli enti di ricerca possono  essere,  altresi',
          utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di  cui
          all'art. 1, comma 188, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266, e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
          personale direttamente impiegato in specifici  progetti  di
          ricerca finanziati con le predette risorse e  limitatamente
          alla durata dei progetti medesimi.". 
              La legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  "Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni." e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81. 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102, della legge
          24 dicembre 2007, n.  244,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008).", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "102. Per il quadriennio 2010-2013, le  amministrazioni
          di cui all' art. 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296, ad eccezione dei  Corpi  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  per
          ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle  procedure
          di  mobilita',  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
          indeterminato nel limite di  un  contingente  di  personale
          complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
          cento di quella relativa  al  personale  cessato  nell'anno
          precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle  unita'   di
          personale da assumere non puo' eccedere, per ciascun  anno,
          il  20   per   cento   delle   unita'   cessate   nell'anno
          precedente.". 
              Si riporta il testo dell'art. 66, comma 9,  del  citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  abrogato
          dal presente decreto: 
              "9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'art.
          1, comma 523, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  ad
          eccezione dei Corpi di polizia e del  Corpo  nazionale  dei
          vigili  del  fuoco,  possono  procedere,  previo  effettivo
          svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni  di
          personale  a  tempo  indeterminato   nel   limite   di   un
          contingente di personale complessivamente corrispondente ad
          una spesa pari al  40  per  cento  di  quella  relativa  al
          personale cessato nell'anno precedente.  In  ogni  caso  il
          numero delle unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
          eccedere il 50 per cento  delle  unita'  cessate  nell'anno
          precedente.". 
              Si riporta il testo dell'art. 66, comma 14, del  citato
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "14. Per  l'anno  2010  gli  enti  di  ricerca  possono
          procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure  di
          mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
          nei limiti di cui all'art. 1, comma  643,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013  gli  enti
          di ricerca possono  procedere,  per  ciascun  anno,  previo
          effettivo svolgimento  delle  procedure  di  mobilita',  ad
          assunzioni di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato entro  il  limite  dell'80  per  cento  delle
          proprie entrate correnti complessive, come  risultanti  dal
          bilancio consuntivo dell'anno precedente, purche' entro  il
          limite  del  20  per  cento  delle  risorse  relative  alla
          cessazione dei rapporti di  lavoro  a  tempo  indeterminato
          intervenute nell'anno precedente.". 
              Si riporta il testo dell'art. 9, comma  8,  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, abrogato
          dal presente decreto: 
              "8. Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui  all'art.
          1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          nel limite di un contingente di personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di  quella
          relativa al  personale  cessato  nell'anno  precedente.  La
          predetta facolta'  assunzionale  e'  fissata  nella  misura
          dell'80 per cento nell'anno 2017 e  del  100  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2018. Il comma 103  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  da  ultimo
          dall'art. 66, comma 12, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e' abrogato.". 
              Si riporta il testo dell'art. 9, comma 28,  del  citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "28. A decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavoratori  socialmente  utili,  ai  lavori   di   pubblica
          utilita' e a cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
          del  personale  sia  coperto  da  finanziamenti   specifici
          aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi  di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Resta fermo che comunque  la  spesa  complessiva  non  puo'
          essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le   stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per  il  comparto  scuola  e  per
          quello   delle   istituzioni   di   alta    formazione    e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009.". 
              Si riporta il testo dell'art. 35, comma 4,  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              "4. Le determinazioni relative all'avvio  di  procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente  sulla  base  della   programmazione   triennale   del
          fabbisogno di personale deliberata ai  sensi  dell'art.  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni. Con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio
          delle procedure concorsuali e le  relative  assunzioni  del
          personale  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, delle agenzie e degli  enti  pubblici
          non economici. Per gli enti  di  ricerca,  l'autorizzazione
          all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  alle  relative
          assunzioni e' concessa, in sede di approvazione  del  piano
          triennale del fabbisogno del personale e della  consistenza
          dell'organico, secondo i rispettivi  ordinamenti.  Per  gli
          enti di ricerca di cui all'art. 1,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,  l'autorizzazione  di
          cui al presente comma e' concessa in sede  di  approvazione
          dei Piani triennali di attivita' e del piano di  fabbisogno
          del personale e della  consistenza  dell'organico,  di  cui
          all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto.".