Art. 3 
 
 
                Criteri generali per l'individuazione 
                      delle risorse finanziarie 
 
  1. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  procedono,  nel
rispetto  dello  stesso  art.  2,  alla  ricognizione  delle  risorse
finanziarie tenendo conto: 
    a) dei dati desumibili dai  rendiconti  di  bilancio  provinciali
dell'ultimo triennio; 
    b)  dei  dati   forniti   dalle   province   relativamente   alla
quantificazione  della  spesa  provinciale  ascrivibile  a   ciascuna
funzione o a gruppi omogenei di funzioni; 
    c)  della  necessita'  che  siano  attribuite  ai  soggetti   che
subentrano nelle funzioni trasferite  le  risorse  finanziarie,  gia'
spettanti alle province ai sensi dell'art.  119  della  Costituzione,
dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione  ai
rapporti attivi e  passivi  oggetto  della  successione,  compresi  i
rapporti di lavoro e le altre spese di gestione, compatibilmente  con
il quadro finanziario di riferimento. 
  2. Ai fini della definizione  delle  risorse  finanziarie  relative
alla spesa  del  personale,  in  relazione  al  contingente  numerico
complessivo di cui all'art. 2, comma 2, si tiene  conto  della  spesa
complessiva del personale dirigenziale e non dirigenziale  risultante
dagli impegni del rendiconto di bilancio  dell'ultimo  anno.  Restano
ferme le previsioni di cui all'art. 1, comma 96,  lettera  a),  della
legge,  che  garantisce  anche  il   mantenimento   del   trattamento
fondamentale e accessorio in godimento del personale trasferito. 
  3. Le risorse finanziarie trasferite non potranno,  in  ogni  caso,
superare  l'ammontare  di  quelle  utilizzate  dalle   Province   per
l'esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto  conto  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. 
  4. I decreti ricognitivi di cui al comma  5  dell'art.  2,  per  la
parte  relativa  alle  risorse  finanziarie,  sono  trasmessi   anche
all'Agenzia delle  Entrate  la  quale,  attraverso  la  struttura  di
gestione di cui all'art. 22,  comma  3,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, provvede, ove non siano  state  gia'  trasferite
dalle province  o  dalle  citta'  metropolitane,  al  recupero  delle
risorse dovute all'ente subentrante nei confronti  delle  province  e
delle citta'  metropolitane  interessate,  a  valere  sui  versamenti
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori di cui all'art. 60 del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite F24,  all'atto  del  riversamento  del
relativo gettito alle  province  o  alle  citta'  metropolitane,  con
contestuale riversamento agli enti interessati. 
  5. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno con corrispondenza
fra funzione svolta, oneri finanziari, risorse trasferite e revisione
degli  spazi  sul  patto  di  stabilita'  interno  per  ciascun  ente
coinvolto sono  modificati  secondo  quando  previsto  dal  comma  94
dell'art. 1 della legge. 
  6. Gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni  per  gli
enti subentranti, non rilevano ai fini della  disciplina  sui  limiti
dell'indebitamento, cosi'  come  previsto  dal  comma  96,  lett.  d)
dell'art. 1 della legge n. 56/14, nonche' di ogni altra  disposizione
di  legge  che,  per  effetto  del  trasferimento,  puo'  determinare
inadempimenti dell'ente subentrante. 
  7. Al recupero delle somme di cui  al  comma  150-bis  dell'art.  1
della legge si provvede  con  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, da emanarsi successivamente alla ricognizione  di  cui
all'art. 2.