Art. 3 
 
                         Disposizione finale 
 
  1. Ogni riferimento alla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29
aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a  cittadini  di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona
altrimenti bisognosa  di  protezione  internazionale,  nonche'  norme
minime sul contenuto  della  protezione  riconosciuta,  contenuta  in
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti,  e'
da  intendersi  riferito  alle  corrispondenti   disposizioni   della
direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13
dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di  Paesi
terzi o  apolidi,  della  qualifica  di  beneficiario  di  protezione
internazionale, su uno status uniforme  per  i  rifugiati  o  per  le
persone aventi titolo a  beneficiare  della  protezione  sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del  29  aprile
          2004, reca:"Norme minime sull'attribuzione, a cittadini  di
          Paesi terzi o apolidi, della qualifica di  rifugiato  o  di
          persona altrimenti bisognosa di protezione  internazionale,
          nonche'  norme  minime  sul  contenuto   della   protezione
          riconosciuta,". 
              - Per la Direttiva 2011/95/UEsi veda nelle . note  alle
          premesse.