Art. 3 
 
 
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, il numero 1) e' sostituito dal seguente: 
  «1)  Ministero   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale». 
  2.  La  denominazione  «Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto  e  ovunque
presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1 del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo  1997,  n.  59),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "1. I Ministeri sono i seguenti: 
              1) Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione
          internazionale; 
              2) Ministero dell'interno; 
              3) Ministero della giustizia; 
              4) Ministero della difesa; 
              5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
              6) Ministero dello sviluppo economico; 
              7) Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali; 
              8)  Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
          territorio e del mare; 
              9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
              10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 
              11) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
          ricerca; 
              12) Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo; 
              13) Ministero della salute.".