Art. 3 Modifiche all'articolo 8 1. All'articolo 8 del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, e successive integrazioni e modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita' di mediazione svolta.».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, come modificato dal presente regolamento: «Art. 8. (Obblighi degli iscritti). - 1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. 3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo. 4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). 5. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare al Ministro della giustizia, alla fine di ogni trimestre, non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attivita' di mediazione svolta.».