Art. 3 
 
 
                       Requisiti dei formatori 
 
  1. I formatori devono  provare  al  responsabile  scientifico,  con
apposita  documentazione,  il  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
onorabilita' e professionalita': 
    a) il godimento dei diritti civili; 
    b) di non essere stati condannati per delitti contro la  pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a
due anni, e, nel massimo, a cinque anni; 
    c) di  non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 
    d) di non essere interdetti o inabilitati; 
    e) di aver  maturato  una  specifica  competenza  in  materia  di
amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e  di  aver
conseguito alternativamente uno dei  seguenti  titoli:  laurea  anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza  in  materie
giuridiche, tecniche ed economiche  presso  universita',  istituti  e
scuole pubbliche o private riconosciute. Possono  svolgere  attivita'
di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato
almeno due pubblicazioni in materia  di  diritto  condominiale  o  di
sicurezza   degli   edifici,   dotate   di   codice    identificativo
internazionale (ISBN) ai  sensi  dell'articolo  1,  lettera  t),  del
decreto ministeriale 7 giugno 2012, n.  76;  coloro  che  hanno  gia'
svolto attivita' di formazione in materia di diritto  condominiale  o
di sicurezza degli edifici in corsi della durata  di  almeno  40  ore
ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo della lettera t) dell'art. 1  del
          decreto ministeriale 7  giugno  2012,  n.  76  (Regolamento
          recante  criteri  e  parametri  per  la   valutazione   dei
          candidati  ai  fini   dell'attribuzione   dell'abilitazione
          scientifica nazionale  per  l'accesso  alla  prima  e  alla
          seconda fascia  dei  professori  universitari,  nonche'  le
          modalita'  di   accertamento   della   qualificazione   dei
          Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a),  b)
          e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli
          4 e 6, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 settembre 2011, n. 222): 
              «Art. 1.  (Definizioni)  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende: 
                a) - s) (Omissis); 
                t) per ISBN: l'International  Standard  Book  Number,
          ossia  il  codice  internazionale  di  identificazione   da
          applicarsi  a  qualsiasi   pubblicazione   monografica,   a
          prescindere dal formato e dall'edizione,  assegnato  ad  un
          richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le
          disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005,  adottata
          in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.».