Art. 3 
 
                Modificazioni in materia di rilascio 
                    delle informazioni antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 90 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        «1.   L'informazione   antimafia   e'   conseguita   mediante
consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei  soggetti
di cui all'articolo 97, comma 1,  debitamente  autorizzati,  salvo  i
casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. 
  2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi  2  e  3,  l'informazione
antimafia e' rilasciata: 
      a) dal prefetto della provincia in cui le persone  fisiche,  le
imprese, le associazioni o i  consorzi  risiedono  o  hanno  la  sede
legale ovvero dal prefetto della provincia in cui  e'  stabilita  una
sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato
per le societa' di cui all'articolo 2508 del codice civile; 
      b) dal prefetto della provincia in cui i  soggetti  richiedenti
di cui all'articolo 83, commi 1 e  2,  hanno  sede  per  le  societa'
costituite   all'estero,   prive   di   una   sede   secondaria   con
rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.»; 
  b) all'articolo 92: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6,
quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la
sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all'articolo 67 o di un tentativo di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche
e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta  giorni
dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di
particolare complessita', il  prefetto  ne  da'  comunicazione  senza
ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce  le  informazioni
acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il  prefetto  procede
con le stesse modalita' quando  la  consultazione  della  banca  dati
nazionale  unica  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti   non
censito.»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. L'informazione antimafia interdittiva  e'  comunicata
dal prefetto, entro cinque giorni dalla  sua  adozione,  all'impresa,
societa' o associazione interessata, secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 79, comma 5-bis,  del  decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163.  Il  prefetto,  adottata   l'informazione   antimafia
interdittiva, verifica altresi' la sussistenza  dei  presupposti  per
l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo,  ne  informa
tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale
anticorruzione.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Decorso il termine di cui  al  comma  2,  primo  periodo,
ovvero, nei casi  di  urgenza,  immediatamente,  i  soggetti  di  cui
all'articolo  83,  commi  1  e  2,   procedono   anche   in   assenza
dell'informazione  antimafia.  I  contributi,  i  finanziamenti,   le
agevolazioni e le  altre  erogazioni  di  cui  all'articolo  67  sono
corrisposti  sotto  condizione  risolutiva  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 83, commi  1  e  2,  revocano  le  autorizzazioni  e  le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo  il  pagamento  del
valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese  sostenute
per  l'esecuzione  del   rimanente,   nei   limiti   delle   utilita'
conseguite.»; 
      4) il comma 5, e' sostituito dal seguente: 
        «5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo  67,
comma 1, lettera g), puo' essere  in  ogni  caso  sospeso  fino  alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui  all'articolo  83,
commi 1 e 2, dell'informazione antimafia liberatoria.». 
 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo degli articoli 90 e 92  del  citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
                «Art. 90 (Competenza  al  rilascio  dell'informazione
          antimafia). - 1.  L'informazione  antimafia  e'  conseguita
          mediante consultazione della banca dati nazionale unica  da
          parte  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  97,  comma  1,
          debitamente autorizzati, salvo i casi di  cui  all'articolo
          92, commi 2 e 3. 
              2. Nei casi di  cui  all'articolo  92,  commi  2  e  3,
          l'informazione antimafia e' rilasciata: 
              a) dal prefetto  della  provincia  in  cui  le  persone
          fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono
          o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della  provincia
          in cui e' stabilita una sede secondaria con  rappresentanza
          stabile nel territorio dello Stato per le societa'  di  cui
          all'articolo 2508 del codice civile; 
              b) dal prefetto  della  provincia  in  cui  i  soggetti
          richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede
          per le societa' costituite all'estero, prive  di  una  sede
          secondaria con rappresentanza stabile nel territorio  dello
          Stato. 
              3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia  le
          prefetture usufruiscono del collegamento  alla  banca  dati
          nazionale unica di cui al capo V.» 
              «Art. 92. (Termini per il rilascio delle informazioni).
          -   1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati nazionale  unica  quando  non  emerge,  a  carico  dei
          soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67o  di  un
          tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo  84,
          comma 4. In tali casi l'informazione antimafia  liberatoria
          attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento
          alla banca dati. 
              2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  91,
          comma  6,  quando  dalla  consultazione  della  banca  dati
          nazionale  unica  emerge  la  sussistenza   di   cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto di cui  all'articolo
          67 o di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie
          verifiche e rilascia l'informazione antimafia  interdittiva
          entro trenta giorni dalla data della consultazione.  Quando
          le verifiche disposte siano di particolare complessita', il
          prefetto    ne    da'    comunicazione    senza     ritardo
          all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni
          acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto
          procede con le stesse  modalita'  quando  la  consultazione
          della  banca  dati  nazionale  unica  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
              2-bis.   L'informazione   antimafia   interdittiva   e'
          comunicata dal prefetto,  entro  cinque  giorni  dalla  sua
          adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata,
          secondo  le  modalita'  previste  dall'articolo  79,  comma
          5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.  Il
          prefetto, adottata l'informazione  antimafia  interdittiva,
          verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per
          l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma
          10, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e,
          in caso positivo, ne informa tempestivamente il  Presidente
          dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
              3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo,
          ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti  di
          cui all'articolo 83,  commi  1  e  2,  procedono  anche  in
          assenza  dell'informazione  antimafia.  I   contributi,   i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          all'articolo   67   sono   corrisposti   sotto   condizione
          risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi  1  e
          2, revocano le autorizzazioni e le concessioni  o  recedono
          dai contratti, fatto salvo il pagamento  del  valore  delle
          opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di  cui  all'articolo
          67, comma 1, lettera g), puo' essere in ogni  caso  sospeso
          fino alla ricezione da parte dei  soggetti  richiedenti  di
          cui  all'articolo  83,  commi  1  e  2,   dell'informazione
          antimafia liberatoria.".