Art. 3 Supplenze brevi 1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e' autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero e' autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga alla effettiva disponibilita' delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.