Art. 3 
 
 
                           Supplenze brevi 
 
  1. Per garantire pagamento delle supplenze brevi  e  saltuarie  del
personale  docente,   amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   e'
autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro,  per  l'anno
2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze di assegnazione dei fondi,  lo  stesso  Ministero  e'
autorizzato, sulla base delle  vigenti  procedure,  ad  ammettere  al
pagamento entro i predetti limiti le  spese  per  supplenze  brevi  e
saltuarie  anche  in  deroga  alla  effettiva  disponibilita'   delle
suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze  brevi
e  saltuarie  del  personale  docente,  amministrativo,   tecnico   e
ausiliario,  comunicando  le   relative   risultanze   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   ragioneria
generale dello Stato  entro  il  mese  successivo  alla  chiusura  di
ciascun  trimestre.  Nel  caso  in  cui  si  verifichino  scostamenti
rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' autorizzato ad apportare le  necessarie  variazioni
compensative tra le risorse iscritte in  bilancio  per  le  spese  di
funzionamento delle istituzioni  scolastiche  e  quelle  relative  al
pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.