Art. 3 
 
  1. Gli operatori di rete operanti su frequenze televisive terrestri
in  tecnica  digitale,  che  non  erano  titolari  di  concessione  e
autorizzazioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  radiotelevisiva  in
tecnica analogica, sono tenuti a pagare il contributo  di  competenza
dell'anno 2014 in un'unica soluzione  alla  data  del  saldo  di  cui
all'articolo 2, comma 1. 
  Il presente decreto viene inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2014 
 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                                    Giacomelli        

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPA, Reg.ne Prev. n. 64