Art. 3 1. Gli operatori di rete operanti su frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, che non erano titolari di concessione e autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva in tecnica analogica, sono tenuti a pagare il contributo di competenza dell'anno 2014 in un'unica soluzione alla data del saldo di cui all'articolo 2, comma 1. Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2014 Il Sottosegretario di Stato Giacomelli Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPA, Reg.ne Prev. n. 64