Art. 3 Agevolazione concedibile 1. Agli esercizi ricettivi e alle agenzie di viaggi e tour operator, come rispettivamente definiti nell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), e' riconosciuto, per gli anni 2014, 2015 e 2016 un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per gli investimenti e attivita' di sviluppo indicate all'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, con esclusione dei costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito d'imposta e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. 2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei tre anni d'imposta, nonche' fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 106 del 2014. 3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.