Art. 3 Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo 1. Nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all'art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C, si procede all'erogazione di indennizzi dovuti ai soggetti che in esito alle procedure di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/CONS, che riduce il numero delle frequenze nelle regioni interessate dalla presente procedura per le finalita' di cui all'art. 6, comma 8 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D, risultano in posizione non piu' utile nelle relative graduatorie con conseguente modifica dei diritti d'uso, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, punto 2. I soggetti di cui al precedente periodo sono individuati sulla base delle suddette graduatorie, partendo in modo crescente dall'ultima posizione utile. L'importo riservato agli indennizzi in ogni singola regione e' pari al 70% dell'importo di una singola frequenza (colonna A della Tabella B), commisurato al numero di frequenze ancora da liberare, ed e' suddiviso tra i suddetti soggetti secondo i criteri di cui al seguente comma 2. Nel caso di frequenze sub-regionali in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia il/i soggetto/i titolari di una stessa frequenza tra quelle identificate per l'indennizzo possono esercitare opzione di rilascio sull'intero ambito regionale. Per ognuna delle frequenze facoltativamente rilasciate nelle aree di cui alla colonna B nella Tabella C, l'importo riservato agli indennizzie' pari al 70% del corrispondente importo in colonna C della Tabella B. La ripartizione dell'indennizzo facoltativo tra i soggetti titolari della medesima frequenza e' determinata secondo i criteri di cui al seguente comma 2; nel caso in cui uno o piu' soggetti non intendono aderire al rilascio facoltativo, la loro quota cosi' determinata non e' attribuita. 2. La ripartizione degli indennizzi di cui al comma 1 tra gli aventi diritto e' effettuata, al termine della procedura di volontario rilascio del presente decreto, proporzionalmente alla copertura della popolazione di ciascun soggetto determinata secondo i criteri previsti dai bandi, per le regioni gia' passate alla tecnica digitale, attuativi del gia' menzionato decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. In particolare, gli impianti considerati per la valutazione del segnale utile, sulla base delle loro legittime caratteristiche di irradiazione, sono: a) impianti contenuti nei masterplan ed eventualmente successivamente rettificati dalla Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali su parere radioelettrico della Direzione Generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, ad esclusione degli impianti riconosciuti dopo lo switch off ad integrazione delle reti; b) impianti oggetto di trasferimento ai sensi dell'art. 14-ter del decreto legislativo n. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni. La Direzione Generale servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, nell'ambito della istruttoria di cui al presente articolo, procede ad acquisire dai soggetti interessati copia degli atti giustificativi comprovanti la titolarita' di impianti eventualmente non in possesso del Ministero, ferma restando la data di riferimento di cui al successivo art. 5, comma 2. 3. Del riconoscimento dell'indennizzo di cui al comma 1 e del relativo ammontare verra' data notizia mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.mise.gov.it.