Art. 3 Condizioni per la concessione e per la validita' della garanzia 1. La garanzia e' concessa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sull'apposito Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15 e tenuto conto dei coefficienti prudenziali di accantonamento indicati al successivo articolo 8, comma 4, del presente decreto, a condizione che la Societa' sia stata costituita e che lo Statuto della stessa, ferma restando l'applicazione dell'autonomia statutaria prevista dalla disciplina di diritto civile: a) sia conforme a quanto disposto dall'articolo 15, dando adeguata rilevanza al fatto che la Societa' esercita la propria attivita' secondo i principi di economicita' e convenienza propri degli investitori privati di mercato, sia nella fase di avvio che nella successiva operativita'; b) stabilisca che almeno il trenta per cento del capitale sociale sia sottoscritto da investitori privati non garantiti; c) preveda il concorso determinante della maggioranza dei componenti degli organi sociali competenti designati dagli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato, ovvero nominati dai suddetti organi, nelle deliberazioni concernenti gli investimenti e i finanziamenti da effettuare e nella nomina di soggetti cui sono attribuiti poteri gestionali di livello apicale; d) preveda una disciplina volta ad una rigorosa gestione dei conflitti di interesse; e) preveda che i soggetti che concorrono alla gestione della Societa' operino in completa neutralita', imparzialita', indipendenza e terzieta' rispetto agli investitori; f) preveda che i membri degli organi siano in possesso di adeguati requisiti di professionalita' e onorabilita'; g) preveda l'obbligo per la Societa' di comunicare trimestralmente ai soci i piani degli investimenti della Societa', le informazioni essenziali sugli investimenti deliberati e gli elementi comprovanti la sussistenza in capo alle imprese oggetto di investimento dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 15; h) non preveda cause di scioglimento della Societa' diverse da quelle di cui all'articolo 2484, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), 5) e 6), del codice civile; i) preveda una durata della Societa' che non superi il 31 dicembre 2025; j) preveda l'obbligo di distribuire almeno i due terzi dell'utile realizzato in ciascun esercizio, fatti salvi gli obblighi di legge. 2. La concessione della garanzia e' subordinata, tra l'altro, all'assunzione da parte del singolo investitore che intende avvalersene di un impegno di sottoscrizione di capitale per un importo non inferiore a euro cento milioni. 3. L'efficacia delle garanzie concesse e' subordinata alla condizione che siano stati assunti impegni di sottoscrizione di capitale della Societa' per un importo complessivo almeno pari ad euro 580 milioni da parte di investitori che intendono beneficiare della garanzia dello Stato e per un importo almeno pari ad euro 250 milioni da parte di investitori che non intendono beneficiare della garanzia dello Stato.