Art. 3 
 
 
              Disposizioni finali ed entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente  decreto,  ivi  compresi  gli
allegati, che ne costituiscono parte integrante, entrano in vigore  a
decorrere dal giorno successivo  a  quello  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Le  disposizioni
di  cui  al  presente  decreto,  ivi  compresi  gli  allegati,  hanno
efficacia a decorrere dall'entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui
all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192  e
successive modificazioni. 
  2.  Gli  allegati  al  presente  decreto,  ove   necessario,   sono
modificati con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro per la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione  e
sentito il parere della Conferenza Unificata. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                                Guidi 
 
 
                  Il Ministro delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Delrio 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia