Art. 3 
 
   Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali 
 
  1. In  conformita'  agli  impegni  assunti  dall'Italia  a  livello
comunitario e nella prospettiva  di  implementazione  del  repertorio
nazionale  dei  titoli   di   istruzione   e   formazione   e   delle
qualificazioni  professionali  di  cui   all'art.   8   del   decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e' reso operativo  il  quadro  di
riferimento nazionale  delle  qualificazioni  regionali  (di  seguito
quadro nazionale),  le  cui  specifiche  tecniche  sono  sintetizzate
nell'allegato 2. 
  2.  Il  quadro  nazionale  costituisce  la  parte  del   repertorio
nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio  2013,
n.  13  afferente  le  qualificazioni  regionali  e  rappresenta   il
riferimento  unitario  per  la  correlazione   delle   qualificazioni
regionali  e  la  loro  progressiva  standardizzazione,  nonche'  per
l'individuazione,   validazione    e    la    certificazione    delle
qualificazioni  e  delle  competenze  anche  in  termini  di  crediti
formativi in chiave europea. 
  3.  Il  quadro  nazionale   e'   organizzato   sulla   base   della
classificazione dei  settori  economico-professionali  e  rappresenta
riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati
e pubblicati da ciascuna regione e provincia  autonoma  di  Trento  e
Bolzano e rispondenti agli standard minimi  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche  in  coerenza  con  i
seguenti riferimenti operativi: 
    a)  referenziazione  delle  qualificazioni   e   delle   relative
competenze,  laddove  applicabile,  ai  codici  statistici  nazionali
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e  alla  sequenza  di  descrittori
della classificazione  dei  settori  economico-professionali  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a); 
    b) identificazione e descrizione  delle  qualificazioni  e  delle
relative  competenze  in  coerenza  con  i  criteri   costruttivi   e
descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle
qualificazioni di cui all'allegato 3; 
    c) referenziazione delle qualificazioni al quadro  europeo  delle
qualificazioni  per  l'apprendimento  permanente  (EQF),   realizzata
attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo  nazionale
di referenziazione al quadro EQF. 
  4.  Ai  fini  della  correlazione  e   del   riconoscimento   delle
qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il  quadro
nazionale rappresenta: 
    a)   riferimento   professionale,   in   termini   di   contenuti
professionali declinati  secondo  una  sequenza  descrittiva  che,  a
partire dalla identificazione dei principali processi  produttivi  di
beni e servizi nei diversi settori economico-professionali, individua
le aree di  attivita'  e  le  singole  attivita'  di  lavoro  che  le
compongono; 
    b) riferimento per il riconoscimento  e  la  spendibilita'  delle
qualificazioni e delle competenze regionali a  livello  nazionale  ed
europeo, in rapporto al grado di associazione  ai  descrittori  della
classificazione dei settori economico-professionali; 
    c) riferimento prestazionale per le  valutazioni  realizzate  nei
servizi di individuazione e validazione  e  di  certificazione  delle
competenze. Per ogni area  di  attivita',  oltre  alle  attivita'  di
lavoro,  sono  identificati  i  principali   ambiti   tipologici   di
esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il  contesto  di
esercizio di un'attivita' lavorativa. 
  5.  Il  quadro  nazionale  e'  reso  pubblicamente  accessibile   e
consultabile per via telematica su sito istituzionale  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali in un'apposita sezione  dedicata
alla «Certificazione delle competenze», contenente, al minimo: 
    a) la normativa nazionale di riferimento; 
    b) il collegamento attivo al quadro nazionale, comprensivo  delle
funzioni  per  la  consultazione  pubblica  nonche'  di  quelle   per
l'interoperativita' con i repertori regionali e per  la  manutenzione
di cui all'art. 9; 
    c) il collegamento alla  sezione  dedicata  alla  «Certificazione
delle competenze» dei siti istituzionali  delle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).