Art. 3 Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali 1. In conformita' agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario e nella prospettiva di implementazione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e' reso operativo il quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali (di seguito quadro nazionale), le cui specifiche tecniche sono sintetizzate nell'allegato 2. 2. Il quadro nazionale costituisce la parte del repertorio nazionale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 afferente le qualificazioni regionali e rappresenta il riferimento unitario per la correlazione delle qualificazioni regionali e la loro progressiva standardizzazione, nonche' per l'individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. 3. Il quadro nazionale e' organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 anche in coerenza con i seguenti riferimenti operativi: a) referenziazione delle qualificazioni e delle relative competenze, laddove applicabile, ai codici statistici nazionali secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alla sequenza di descrittori della classificazione dei settori economico-professionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a); b) identificazione e descrizione delle qualificazioni e delle relative competenze in coerenza con i criteri costruttivi e descrittivi per la correlazione e progressiva standardizzazione delle qualificazioni di cui all'allegato 3; c) referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione al quadro EQF. 4. Ai fini della correlazione e del riconoscimento delle qualificazioni regionali sull'intero territorio nazionale, il quadro nazionale rappresenta: a) riferimento professionale, in termini di contenuti professionali declinati secondo una sequenza descrittiva che, a partire dalla identificazione dei principali processi produttivi di beni e servizi nei diversi settori economico-professionali, individua le aree di attivita' e le singole attivita' di lavoro che le compongono; b) riferimento per il riconoscimento e la spendibilita' delle qualificazioni e delle competenze regionali a livello nazionale ed europeo, in rapporto al grado di associazione ai descrittori della classificazione dei settori economico-professionali; c) riferimento prestazionale per le valutazioni realizzate nei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze. Per ogni area di attivita', oltre alle attivita' di lavoro, sono identificati i principali ambiti tipologici di esercizio, intesi come descrittori che esemplificano il contesto di esercizio di un'attivita' lavorativa. 5. Il quadro nazionale e' reso pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica su sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in un'apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente, al minimo: a) la normativa nazionale di riferimento; b) il collegamento attivo al quadro nazionale, comprensivo delle funzioni per la consultazione pubblica nonche' di quelle per l'interoperativita' con i repertori regionali e per la manutenzione di cui all'art. 9; c) il collegamento alla sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze» dei siti istituzionali delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).