Art. 3 
 
 
                          Ambito soggettivo 
 
  1. Possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1: 
    a)  gli  enti  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1994,  n.  509  e  al  decreto  legislativo  10
febbraio 1996, n. 103; 
    b) le  forme  di  previdenza  complementare  di  cui  al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.