Art. 3 Ambito soggettivo 1. Possono fruire dell'agevolazione di cui all'art. 1: a) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; b) le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.