Art. 3 
 
 
                        Proposte concorrenti 
 
  1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola  "procedura"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e proposte concorrenti"; 
    b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e'  sostituita
con la seguente "centoventi"; 
    c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi
alla  presentazione  della   domanda   di   cui   all'articolo   161,
rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti  dalla
situazione  patrimoniale  depositata  ai  sensi  dell'articolo   161,
secondo  comma,  lettera  a),   possono   presentare   una   proposta
concorrente di concordato preventivo e il relativo  piano  non  oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del  computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano  i  crediti
della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da
questa controllate e di quelle  sottoposte  a  comune  controllo.  La
relazione di  cui  al  comma  terzo  dell'articolo  161  puo'  essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo'
essere omessa qualora non ve ne siano. 
  (( Le proposte di concordato concorrenti non  sono  ammissibili  se
nella  relazione  di  cui   all'articolo   161,   terzo   comma,   il
professionista attesta che la proposta  di  concordato  del  debitore
assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento  dell'ammontare
dei crediti chirografari o, nel caso di  concordato  con  continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per  cento
dell'ammontare  dei  crediti  chirografari  )).  La   proposta   puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il  debitore  ha  la  forma  di
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo'  prevedere  un
aumento di capitale della societa' con esclusione o  limitazione  del
diritto d'opzione. 
  I creditori che presentano una proposta di  concordato  concorrente
hanno diritto di  voto  sulla  medesima  solo  se  collocati  in  una
autonoma classe. 
  Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai  sensi  del  secondo
comma dell'articolo 171,  deve  essere  sottoposta  al  giudizio  del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.". 
  2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale
fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la  congruita'
della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di  proposte
concorrenti,  sulla  base  delle  scritture   contabili   e   fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione  rilevante
in  suo  possesso.  In  ogni  caso  si  applica  il  divieto  di  cui
all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. 
  La disciplina di cui al terzo comma si applica  anche  in  caso  di
richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili
per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis". 
  3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "dieci"   e'
sostituita con la seguente: "quarantacinque"; 
    b) dopo il primo comma e'  aggiunto  il  seguente:  "Qualora  nel
termine di cui al quarto comma  dell'articolo  163  siano  depositate
proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce  in  merito
ad esse con relazione integrativa  da  depositare  in  cancelleria  e
comunicare ai creditori, con le modalita' di  cui  all'articolo  171,
secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola,  una  particolareggiata
comparazione  tra  tutte  le  proposte  depositate.  Le  proposte  di
concordato, ivi compresa  quella  presentata  dal  debitore,  possono
essere modificate fino a  quindici  giorni  prima  dell'adunanza  dei
creditori.  Analoga  relazione  integrativa  viene  redatta   qualora
emergano informazioni  che  i  creditori  devono  conoscere  ai  fini
dell'espressione del voto.". 
  4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole  "e
quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi  dell'articolo
163, comma quarto."; 
    b) il secondo comma e' soppresso; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ciascun  creditore
puo' esporre le ragioni  per  le  quali  non  ritiene  ammissibili  o
convenienti le proposte di concordato e sollevare  contestazioni  sui
crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali
non  ritiene  ammissibili   o   fattibili   le   eventuali   proposte
concorrenti."; 
    d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Sono sottoposte
alla  votazione  dei  creditori  tutte  le  proposte  presentate  dal
debitore e dai  creditori,  seguendo,  per  queste  ultime,  l'ordine
temporale del loro deposito.". 
  5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
"Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata  la  proposta
che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi  al
voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in  caso  di
parita' fra proposte  di  creditori,  quella  presentata  per  prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste  al  voto  sia  stata
approvata con le maggioranze di cui al primo e  secondo  periodo  del
presente comma, il giudice delegato, con decreto  da  adottare  entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma  dell'articolo  178,
rimette al voto la sola proposta che  ha  conseguito  la  maggioranza
relativa dei crediti ammessi al voto,  fissando  il  termine  per  la
comunicazione ai creditori  e  il  termine  a  partire  dal  quale  i
creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire  ((  il
proprio voto )) con le modalita' previste dal predetto  articolo.  In
ogni caso si applicano  il  primo  e  secondo  periodo  del  presente
comma."; 
    b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono  aggiunte
le seguenti: "la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le
societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune
controllo, nonche'". 
  (( 5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, le parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nove mesi" )); 
  6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  dopo
il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto  a
compiere ogni atto necessario a  dare  esecuzione  alla  proposta  di
concordato presentata da uno o  piu'  creditori,  qualora  sia  stata
approvata e omologata. 
  Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi  che  il  debitore
non sta  provvedendo  al  compimento  degli  atti  necessari  a  dare
esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il  compimento,
deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale,  sentito  il
debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti. 
  Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e
omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi  o  le
omissioni da  parte  del  debitore,  mediante  ricorso  al  tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo'
chiedere al tribunale  di  attribuire  al  commissario  giudiziale  i
poteri necessari a provvedere in luogo  del  debitore  al  compimento
degli atti a questo richiesti. 
  Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti
in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale,  puo'
revocare  l'organo  amministrativo,  se  si  tratta  di  societa',  e
nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata  del  suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto  necessario
a dare esecuzione alla suddetta proposta, (( ivi inclusi )),  qualora
tale proposta preveda un aumento del capitale sociale  del  debitore,
la convocazione  dell'assemblea  straordinaria  dei  soci  avente  ad
oggetto la delibera di tale aumento di  capitale  e  l'esercizio  del
voto nella stessa. Quando e' stato nominato il  liquidatore  a  norma
dell'articolo 182, i compiti di  amministratore  giudiziario  possono
essere a lui attribuiti.". 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  163,  165,  172,
          175, 177, 181 e 185 del citato regio decreto 16 marzo 1942,
          n. 267, cosi' come modificati dalle presente legge: 
              "Art.  163.  (Ammissione  alla  procedura  e   proposte
          concorrenti) 
              Il  tribunale,  ove  non  abbia  provveduto   a   norma
          dell'articolo 162, commi primo e secondo, con  decreto  non
          soggetto  a  reclamo,  dichiara  aperta  la  procedura   di
          concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
          creditori,  il  tribunale  provvede   analogamente   previa
          valutazione della correttezza  dei  criteri  di  formazione
          delle diverse classi. 
              Con  il  provvedimento  di  cui  al  primo  comma,   il
          tribunale: 
              1) delega un giudice alla procedura di concordato; 
              2) ordina  la  convocazione  dei  creditori  non  oltre
          centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce
          il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 
              3)  nomina  il  commissario  giudiziale  osservate   le
          disposizioni degli articoli 28 e 29; 
              4) stabilisce  il  termine  non  superiore  a  quindici
          giorni entro il quale il ricorrente deve  depositare  nella
          cancelleria del tribunale la somma pari  al  50  per  cento
          delle  spese  che  si  presumono  necessarie  per  l'intera
          procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore  al
          20 per  cento  di  tali  spese,  che  sia  determinata  dal
          giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
          delegato  puo'  disporre  che  le  somme  riscosse  vengano
          investite secondo quanto previsto dall'articolo  34,  primo
          comma; 
              4-bis)  ordina   al   ricorrente   di   consegnare   al
          commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica
          o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali
          obbligatorie. 
              Qualora non sia eseguito  il  deposito  prescritto,  il
          commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo  173,
          primo comma. 
              Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti
          successivi  alla  presentazione  della   domanda   di   cui
          all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci  per  cento
          dei  crediti  risultanti  dalla   situazione   patrimoniale
          depositata  ai  sensi  dell'articolo  161,  secondo  comma,
          lettera a), possono presentare una proposta concorrente  di
          concordato preventivo e il relativo piano non oltre  trenta
          giorni prima  dell'adunanza  dei  creditori.  Ai  fini  del
          computo della percentuale  del  dieci  per  cento,  non  si
          considerano i  crediti  della  societa'  che  controlla  la
          societa' debitrice, delle societa' da questa controllate  e
          di quelle sottoposte a comune controllo.  La  relazione  di
          cui al comma terzo dell'articolo 161 puo'  essere  limitata
          alla fattibilita' del piano per gli aspetti che  non  siano
          gia'  oggetto  di  verifica  da   parte   del   commissario
          giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. 
              Le  proposte  di  concordato   concorrenti   non   sono
          ammissibili se nella relazione  di  cui  all'articolo  161,
          terzo comma, il professionista attesta che la  proposta  di
          concordato del debitore assicura il pagamento di almeno  il
          quaranta per cento dell'ammontare dei crediti  chirografari
          o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di  cui
          all'articolo  186-bis,  di  almeno  il  trenta  per   cento
          dell'ammontare dei crediti chirografari. La  proposta  puo'
          prevedere l'intervento di terzi e, se  il  debitore  ha  la
          forma di societa' per azioni o a responsabilita'  limitata,
          puo' prevedere un aumento di capitale  della  societa'  con
          esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 
              I creditori che presentano una proposta  di  concordato
          concorrente hanno diritto di voto sulla  medesima  solo  se
          collocati in una autonoma classe. 
              Qualora la proposta concorrente preveda diverse  classi
          di creditori essa, prima di essere comunicata ai  creditori
          ai sensi del secondo comma dell'articolo 171,  deve  essere
          sottoposta  al  giudizio  del  tribunale  che  verifica  la
          correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 
              "Art. 165. (Commissario giudiziale) 
              Il  commissario  giudiziale  e',  per  quanto   attiene
          all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 
              Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36,
          37, 38 e 39. 
              Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che  ne
          fanno richiesta, valutata  la  congruita'  della  richiesta
          medesima e  previa  assunzione  di  opportuni  obblighi  di
          riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di
          proposte concorrenti, sulla base delle scritture  contabili
          e fiscali obbligatorie del  debitore,  nonche'  ogni  altra
          informazione rilevante in suo possesso.  In  ogni  caso  si
          applica il divieto di cui all'articolo  124,  comma  primo,
          ultimo periodo. 
              La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in
          caso di richieste, da parte di creditori  o  di  terzi,  di
          informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi
          dell'articolo 163-bis. 
              Il commissario giudiziale  comunica  senza  ritardo  al
          pubblico ministero i fatti che possono interessare ai  fini
          delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene
          a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni." 
              "Art. 172. (Operazioni e relazione del commissario) 
              Il  commissario  giudiziale  redige  l'inventario   del
          patrimonio del debitore e una  relazione  particolareggiata
          sulle cause del  dissesto,  sulla  condotta  del  debitore,
          sulle proposte di concordato e sulle  garanzie  offerte  ai
          creditori,   e   la   deposita   in   cancelleria    almeno
          quarantacinque giorni prima  dell'adunanza  dei  creditori.
          Nello stesso termine la comunica a mezzo posta  elettronica
          certificata a norma dell'articolo 171, secondo  comma.Nella
          relazione il commissario deve illustrare le  utilita'  che,
          in caso  di  fallimento,  possono  essere  apportate  dalle
          azioni  risarcitorie,  recuperatorie  o   revocatorie   che
          potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. 
              Qualora  nel   termine   di   cui   al   quarto   comma
          dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il
          commissario giudiziale riferisce  in  merito  ad  esse  con
          relazione  integrativa  da  depositare  in  cancelleria   e
          comunicare  ai  creditori,  con   le   modalita'   di   cui
          all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni  prima
          dell'adunanza  dei  creditori.  La  relazione   integrativa
          contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra
          tutte le proposte depositate. Le  proposte  di  concordato,
          ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere
          modificate fino a quindici giorni prima  dell'adunanza  dei
          creditori.  Analoga  relazione  integrativa  viene  redatta
          qualora  emergano  informazioni  che  i  creditori   devono
          conoscere ai fini dell'espressione del voto. 
              Su richiesta del commissario il giudice  puo'  nominare
          uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni." 
              "Art. 175. (Discussione della proposta di concordato) 
              Nell'adunanza dei creditori il  commissario  giudiziale
          illustra la sua relazione  e  le  proposte  definitive  del
          debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai
          sensi dell'articolo 163, comma quarto. 
              Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le  quali
          non  ritiene  ammissibili  o  convenienti  le  proposte  di
          concordato   e   sollevare   contestazioni   sui    crediti
          concorrenti. Il debitore puo' esporre  le  ragioni  per  le
          quali non ritiene  ammissibili  o  fattibili  le  eventuali
          proposte concorrenti. 
              Il debitore ha facolta' di rispondere  e  contestare  a
          sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire  al  giudice
          gli opportuni chiarimenti. 
              Sono sottoposte alla votazione dei creditori  tutte  le
          proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo,
          per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.". 
              "Art.  177.   (Maggioranza   per   l'approvazione   del
          concordato) 
              Il  concordato   e'   approvato   dai   creditori   che
          rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi  al  voto.
          Ove  siano  previste  diverse  classi  di   creditori,   il
          concordato e' approvato se  tale  maggioranza  si  verifica
          inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste  al
          voto piu' proposte di  concordato  ai  sensi  dell'articolo
          175, quinto comma, si considera approvata la  proposta  che
          ha conseguito  la  maggioranza  piu'  elevata  dei  crediti
          ammessi al voto; in caso di  parita',  prevale  quella  del
          debitore o, in caso di parita' fra proposte  di  creditori,
          quella presentata per prima. Quando nessuna delle  proposte
          concorrenti poste  al  voto  sia  stata  approvata  con  le
          maggioranze di cui al primo e secondo periodo del  presente
          comma, il giudice delegato, con decreto da  adottare  entro
          trenta  giorni  dal  termine  di  cui   al   quarto   comma
          dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che  ha
          conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al
          voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori
          e il termine a partire dal quale  i  creditori,  nei  venti
          giorni successivi, possono far pervenire  il  proprio  voto
          con le modalita' previste dal predetto  articolo.  In  ogni
          caso si applicano il primo e secondo periodo  del  presente
          comma. 
              I creditori muniti  di  privilegio,  pegno  o  ipoteca,
          ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
          di concordato  prevede  l'integrale  pagamento,  non  hanno
          diritto al voto se non rinunciano in tutto od in  parte  al
          diritto  di  prelazione.  Qualora  i  creditori  muniti  di
          privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o  in  parte
          alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
          garanzia sono  equiparati  ai  creditori  chirografari;  la
          rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 
              I creditori muniti di diritto di prelazione di  cui  la
          proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160,
          la  soddisfazione  non  integrale,   sono   equiparati   ai
          chirografari per la parte residua del credito. 
              Sono esclusi dal voto e dal computo  delle  maggioranze
          il coniuge del debitore, i suoi parenti e  affini  fino  al
          quarto  grado,  la  societa'  che  controlla  la   societa'
          debitrice, le  societa'  da  questa  controllate  e  quelle
          sottoposte a  comune  controllo,  nonche'  i  cessionari  o
          aggiudicatari dei loro crediti da meno  di  un  anno  prima
          della proposta di concordato." 
              "Art. 181. (Chiusura della procedura) 
              La procedura di concordato preventivo si chiude con  il
          decreto  di  omologazione  ai  sensi   dell'articolo   180.
          L'omologazione deve intervenire nel termine  di  nove  mesi
          dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161;
          il termine puo' essere prorogato per  una  sola  volta  dal
          tribunale di sessanta giorni." 
              "Art. 185. (Esecuzione del concordato) 
              Dopo  l'omologazione  del  concordato,  il  commissario
          giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita'
          stabilite  nella  sentenza  di  omologazione.   Egli   deve
          riferire al giudice ogni fatto  dal  quale  possa  derivare
          pregiudizio ai creditori. 
              Si applica il secondo comma dell'art. 136. 
              Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a
          dare esecuzione alla proposta di concordato  presentata  da
          uno  o  piu'  creditori,  qualora  sia  stata  approvata  e
          omologata. 
              Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il
          debitore non  sta  provvedendo  al  compimento  degli  atti
          necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta
          ritardando il compimento, deve senza indugio  riferirne  al
          tribunale.  Il  tribunale,  sentito   il   debitore,   puo'
          attribuire al commissario giudiziale i poteri  necessari  a
          provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
          questo richiesti. 
              Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato
          approvata e omologata  dai  creditori  puo'  denunziare  al
          tribunale i ritardi o le omissioni da parte  del  debitore,
          mediante ricorso al tribunale notificato al debitore  e  al
          commissario giudiziale,  con  il  quale  puo'  chiedere  al
          tribunale di attribuire al commissario giudiziale i  poteri
          necessari a provvedere in luogo del debitore al  compimento
          degli atti a questo richiesti. 
              Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo  173,   il
          tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e  il
          commissario    giudiziale,    puo'    revocare     l'organo
          amministrativo, se si tratta di  societa',  e  nominare  un
          amministratore giudiziario stabilendo  la  durata  del  suo
          incarico e attribuendogli il potere di compiere  ogni  atto
          necessario a dare esecuzione alla  suddetta  proposta,  ivi
          inclusi, qualora  tale  proposta  preveda  un  aumento  del
          capitale   sociale   del    debitore,    la    convocazione
          dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto  la
          delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto
          nella stessa. Quando e' stato  nominato  il  liquidatore  a
          norma  dell'articolo  182,  i  compiti  di   amministratore
          giudiziario possono essere a lui attribuiti.".