Art. 3 Informazioni contenute nel RUCI 1. Il RUCI e' costituito da un archivio informatico attraverso il quale sono rese disponibili le seguenti informazioni sui singoli controlli ispettivi, ivi inclusi quelli straordinari e urgenti, con esclusione di quelle concernenti fatti di reato a carico delle persone fisiche titolari delle ditte individuali o legali rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico delle imprese agricole: a) data del controllo; b) anno di riferimento del controllo; c) ente competente del controllo; d) ente esecutore del controllo; e) nominativo del controllore; f) impresa agricola controllata; g) settore del controllo; h) tipologia del controllo; i) documentazione controllata o riproduzione elettronica dei verbali; j) esiti; k) estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali. 2. Le informazioni sono raccolte secondo le specifiche di cui all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il RUCI consente inoltre l'interscambio della documentazione relativa ai singoli controlli tra organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori, secondo le due modalita' alternative previste al comma 5 e nei limiti delle rispettive competenze. 4. Per facilitare la raccolta omogenea delle informazioni di cui al presente articolo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d), e) e f), qualora non abbiano a disposizione un modello predeterminato di verbale per la tipologia di controllo interessata, utilizzano modelli contenenti gli elementi minimi di cui all'allegato II. 5. Gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo e gli organismi pagatori, in linea con i principi di coordinamento, collaborazione, razionalizzazione e semplificazione, per una specifica finalizzazione dei controlli possono richiedere l'invio, in via telematica, di singoli verbali redatti da altro organo o da organismi privati autorizzati nel caso in cui la riproduzione elettronica del verbale non sia direttamente disponibile nel RUCI. L'organo valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine ad eventuali profili di indagini penali in corso o altri elementi ostativi all'accoglimento della richiesta stessa. La mancata trasmissione dei verbali, in assenza di motivazioni ostative, integra comportamenti di rilevanza disciplinare ai sensi degli articoli da 55 a 55-octies del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle vigenti disposizioni di contrattazione collettiva nazionale di lavoro per i responsabili del procedimento. 6. Ai fini della programmazione delle attivita' di controllo nei settori diversi da quello delle imprese agricole, gli organi di polizia, di vigilanza e di controllo possono avvalersi delle risultanze del RUCI e continuano ad esercitare la programmazione ed il coordinamento delle predette attivita' secondo la normativa vigente. 7. Il RUCI puo' essere strumento di supporto dell'attivita' di riprogrammazione ai sensi dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.