Art. 3 
 
                   Informazioni contenute nel RUCI 
 
  1. Il RUCI e' costituito da un archivio informatico  attraverso  il
quale sono rese disponibili  le  seguenti  informazioni  sui  singoli
controlli ispettivi, ivi inclusi quelli straordinari e  urgenti,  con
esclusione di quelle  concernenti  fatti  di  reato  a  carico  delle
persone  fisiche  titolari   delle   ditte   individuali   o   legali
rappresentanti delle altre imprese, eseguiti a carico  delle  imprese
agricole: 
    a) data del controllo; 
    b) anno di riferimento del controllo; 
    c) ente competente del controllo; 
    d) ente esecutore del controllo; 
    e) nominativo del controllore; 
    f) impresa agricola controllata; 
    g) settore del controllo; 
    h) tipologia del controllo; 
    i) documentazione  controllata  o  riproduzione  elettronica  dei
verbali; 
    j) esiti; 
    k) estremi dei verbali o riproduzione elettronica dei verbali. 
  2. Le informazioni sono  raccolte  secondo  le  specifiche  di  cui
all'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  3. Il RUCI consente  inoltre  l'interscambio  della  documentazione
relativa ai singoli controlli tra organi di polizia, di  vigilanza  e
di controllo e gli  organismi  pagatori,  secondo  le  due  modalita'
alternative previste  al  comma  5  e  nei  limiti  delle  rispettive
competenze. 
  4. Per facilitare la raccolta omogenea delle informazioni di cui al
presente articolo i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere  d),
e) e f), qualora non abbiano a disposizione un modello predeterminato
di verbale per la  tipologia  di  controllo  interessata,  utilizzano
modelli contenenti gli elementi minimi di cui all'allegato II. 
  5. Gli organi di  polizia,  di  vigilanza  e  di  controllo  e  gli
organismi  pagatori,  in  linea  con  i  principi  di  coordinamento,
collaborazione,  razionalizzazione   e   semplificazione,   per   una
specifica finalizzazione dei controlli possono richiedere l'invio, in
via telematica, di singoli verbali  redatti  da  altro  organo  o  da
organismi  privati  autorizzati  nel  caso  in  cui  la  riproduzione
elettronica del verbale non sia direttamente  disponibile  nel  RUCI.
L'organo valuta entro 10 giorni la richiesta in ordine  ad  eventuali
profili di  indagini  penali  in  corso  o  altri  elementi  ostativi
all'accoglimento della richiesta stessa. La mancata trasmissione  dei
verbali, in assenza di motivazioni ostative, integra comportamenti di
rilevanza disciplinare ai sensi degli articoli da 55 a 55-octies  del
citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e   delle   vigenti
disposizioni di contrattazione collettiva nazionale di lavoro  per  i
responsabili del procedimento. 
  6. Ai fini della programmazione delle attivita'  di  controllo  nei
settori diversi da quello  delle  imprese  agricole,  gli  organi  di
polizia,  di  vigilanza  e  di  controllo  possono  avvalersi   delle
risultanze del RUCI e continuano ad esercitare la  programmazione  ed
il  coordinamento  delle  predette  attivita'  secondo  la  normativa
vigente. 
  7. Il RUCI puo' essere  strumento  di  supporto  dell'attivita'  di
riprogrammazione ai  sensi  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.