Art. 3 
 
 
      Modifiche all'articolo 97 del codice di procedura penale 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 97 del codice di  procedura  penale  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Il difensore d'ufficio nominato  ai  sensi  del  comma  1  e'
individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco  nazionale  di  cui
all'articolo  29  delle  disposizioni  di  attuazione.   I   Consigli
dell'ordine circondariali di ciascun  distretto  di  Corte  d'appello
predispongono, mediante un apposito ufficio  centralizzato,  l'elenco
dei professionisti iscritti  all'albo  e  facenti  parte  dell'elenco
nazionale  ai  fini  della   nomina   su   richiesta   dell'autorita'
giudiziaria e  della  polizia  giudiziaria.  Il  Consiglio  nazionale
forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la  nomina
dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita'  alla  sede  del
procedimento e della reperibilita'.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  97  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 97 (Difensore di ufficio). -  1.  L'imputato  che
          non ha nominato un difensore di fiducia  o  ne  e'  rimasto
          privo e' assistito da un difensore di ufficio. 
              2. Il difensore d'ufficio nominato ai sensi del comma 1
          e'  individuato  nell'ambito  degli   iscritti   all'elenco
          nazionale  di  cui  all'art.  29  delle   disposizioni   di
          attuazione. I Consigli dell'ordine circondariali di ciascun
          distretto di Corte  d'appello  predispongono,  mediante  un
          apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti
          iscritti all'albo e facenti parte dell'elenco nazionale  ai
          fini della nomina su richiesta dell'autorita' giudiziaria e
          della polizia giudiziaria. Il Consiglio  nazionale  forense
          fissa, con cadenza  annuale,  i  criteri  generali  per  la
          nomina dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita'
          alla sede del procedimento e della reperibilita'. 
              3. Il giudice,  il  pubblico  ministero  e  la  polizia
          giudiziaria, se devono compiere un atto  per  il  quale  e'
          prevista l'assistenza del difensore e la persona sottoposta
          alle indagini o l'imputato  ne  sono  privi,  danno  avviso
          dell'atto al difensore  il  cui  nominativo  e'  comunicato
          dall'ufficio di cui al comma 2. 
              4. Quando e' richiesta  la  presenza  del  difensore  e
          quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2
          e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato
          la difesa, il  giudice  designa  come  sostituto  un  altro
          difensore  immediatamente  reperibile  per  il   quale   si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 102. Il  pubblico
          ministero  e  la  polizia   giudiziaria,   nelle   medesime
          circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio  di
          cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione
          di un altro  difensore  immediatamente  reperibile,  previa
          adozione  di  un  provvedimento  motivato  che  indichi  le
          ragioni dell'urgenza. Nel corso del  giudizio  puo'  essere
          nominato sostituto solo un difensore  iscritto  nell'elenco
          di cui al comma 2. 
              5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare  il
          patrocinio e puo' essere sostituito solo  per  giustificato
          motivo. 
              6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni  se
          viene nominato un difensore di fiducia.».