Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5  della  legge
                       13 aprile 1988, n. 117 
 
  1. All'articolo  4  della  legge  13  aprile  1988,  n.  117,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «tre anni»; 
    b) al comma 4,  le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre anni». 
  2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata  legge
          13 aprile 1988, n.  117,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  4.  Competenza  e  termini.  -  1.  L'azione  di
          risarcimento  del  danno  contro  lo  Stato   deve   essere
          esercitata nei confronti del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri. Competente e'  il  tribunale  del  capoluogo  del
          distretto della corte d'appello, da  determinarsi  a  norma
          dell'articolo  11  del  codice  di   procedura   penale   e
          dell'articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento
          e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
              2. L'azione di risarcimento del danno contro  lo  Stato
          puo' essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti
          i  mezzi  ordinari  di  impugnazione  o  gli  altri  rimedi
          previsti avverso i provvedimenti  cautelari  e  sommari,  e
          comunque quando non siano piu' possibili la modifica  o  la
          revoca del provvedimento ovvero, se tali  rimedi  non  sono
          previsti, quando sia esaurito  il  grado  del  procedimento
          nell'ambito del quale si e'  verificato  il  fatto  che  ha
          cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a  pena
          di decadenza entro tre anni che decorrono  dal  momento  in
          cui l'azione e' esperibile. 
              3. L'azione puo' essere  esercitata  decorsi  tre  anni
          dalla data del fatto che ha cagionato il danno  se  in  tal
          termine non  si  e'  concluso  il  grado  del  procedimento
          nell'ambito del quale il fatto stesso si e' verificato. 
              4. Nei casi previsti dall'art. 3 l'azione  deve  essere
          promossa entro tre anni dalla scadenza del termine entro il
          quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza. 
              5. In nessun caso  il  termine  decorre  nei  confronti
          della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia
          avuto conoscenza del fatto.».