Art. 3 
 
 
        Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa 
 
  1. Salvo quanto disposto dal comma  2,  nei  casi  in  cui  risulta
accertato  che  non  ricorrono  gli  estremi  del  licenziamento  per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo  o
giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro  alla
data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un'indennita'  non  assoggettata  a  contribuzione  previdenziale  di
importo pari a due mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine  rapporto  per  ogni  anno  di
servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non  superiore
a ventiquattro mensilita'. 
  2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento  per  giustificato
motivo  soggettivo  o  per  giusta  causa  in  cui  sia  direttamente
dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato
al lavoratore, rispetto alla quale resta  estranea  ogni  valutazione
circa la  sproporzione  del  licenziamento,  il  giudice  annulla  il
licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione  del
lavoratore nel posto  di  lavoro  e  al  pagamento  di  un'indennita'
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di  riferimento  per
il calcolo  del  trattamento  di  fine  rapporto,  corrispondente  al
periodo dal giorno del licenziamento  fino  a  quello  dell'effettiva
reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito  per  lo
svolgimento di altre attivita'  lavorative,  nonche'  quanto  avrebbe
potuto percepire accettando una congrua offerta di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181, e successive  modificazioni.  In  ogni  caso  la
misura dell'indennita' risarcitoria relativa al  periodo  antecedente
alla pronuncia di reintegrazione non puo' essere superiore  a  dodici
mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Il  datore  di  lavoro  e'  condannato,
altresi', al versamento dei contributi previdenziali e  assistenziali
dal  giorno  del   licenziamento   fino   a   quello   dell'effettiva
reintegrazione,  senza  applicazione  di   sanzioni   per   omissione
contributiva.  Al  lavoratore  e'  attribuita  la  facolta'  di   cui
all'articolo 2, comma 3. 
  3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1 non  trova
applicazione l'articolo 7 della legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              Si  riporta  l'articolo  4,  comma   1,   del   decreto
          legislativo  21  aprile  2000,  n.  181  (Disposizioni  per
          agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di  lavoro,  in
          attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della  L.
          17 maggio 1999, n. 144): 
              "Art. 4. Perdita dello stato di disoccupazione. 
              1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione  da
          parte dei  servizi  competenti  di  procedure  uniformi  in
          materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla
          base dei seguenti principi: 
              a)  conservazione  dello  stato  di  disoccupazione   a
          seguito di svolgimento  di  attivita'  lavorativa  tale  da
          assicurare un reddito  annuale  non  superiore  al  reddito
          minimo personale escluso da  imposizione.  Tale  soglia  di
          reddito non si applica ai soggetti di cui  all'articolo  8,
          commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre  1997,  n.
          468; 
              b) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          mancata  presentazione  senza  giustificato   motivo   alla
          convocazione  del  servizio  competente  nell'ambito  delle
          misure di prevenzione di cui all'articolo 3; 
              c) perdita dello stato di  disoccupazione  in  caso  di
          rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di
          lavoro a tempo pieno ed indeterminato o  determinato  o  di
          lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno  1997,  n.
          196, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi
          di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni; 
              d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di
          lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.". 
              Si riporta l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.
          604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
              "Art.   7.   1.   Ferma   l'applicabilita',   per    il
          licenziamento per giusta causa e  per  giustificato  motivo
          soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970,  n.
          300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo  di
          cui all'articolo 3, seconda parte,  della  presente  legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.".