Art. 3 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: 
  a) «stabilimento»: tutta  l'area  sottoposta  al  controllo  di  un
gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di
uno o piu' impianti, comprese le infrastrutture o le attivita' comuni
o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore  o
di soglia superiore; 
  b) «stabilimento di soglia inferiore»: uno stabilimento  nel  quale
le sostanze pericolose sono presenti in quantita'  pari  o  superiori
alle quantita' elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna
2 della parte 2 dell'allegato  1,  ma  in  quantita'  inferiori  alle
quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella  colonna  3
della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove  previsto,  la  regola
della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
  c) «stabilimento di soglia superiore»: uno stabilimento  nel  quale
le sostanze pericolose sono presenti in quantita'  pari  o  superiori
alle quantita' elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna
3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la  regola
della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1; 
  d)  «stabilimento   adiacente»:   uno   stabilimento   ubicato   in
prossimita' tale di un altro stabilimento da aumentare il  rischio  o
le conseguenze di un incidente rilevante; 
  e) «nuovo stabilimento»: 
  1) uno stabilimento che avvia le attivita' o che e' costruito il 1°
giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure 
  2) un sito di attivita' che  rientra  nell'ambito  di  applicazione
della direttiva 2012/18/UE o uno stabilimento di soglia inferiore che
diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno
2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti  o
attivita' che determinino un cambiamento  del  suo  inventario  delle
sostanze pericolose; 
  f) «stabilimento preesistente»: uno stabilimento che il  31  maggio
2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno  2015,  rientra
nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva   2012/18/UE,   senza
modifiche della  sua  classificazione  come  stabilimento  di  soglia
inferiore o stabilimento di soglia superiore; 
  g)  «altro  stabilimento»:  un  sito  di  attivita'   che   rientra
nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva  2012/18/UE,  o   uno
stabilimento di soglia inferiore  che  diventa  uno  stabilimento  di
soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o  successivamente  a
tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e); 
  h) «impianto»: un'unita' tecnica all'interno di uno stabilimento  e
che si trovi fuori terra o a  livello  sotterraneo,  nel  quale  sono
prodotte,  utilizzate,  maneggiate  o   immagazzinate   le   sostanze
pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le
condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie
private, le banchine, i pontili che servono  l'impianto,  i  moli,  i
magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per
il funzionamento di tale impianto; 
  i) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica  che  detiene  o
gestisce uno stabilimento o  un  impianto,  oppure  a  cui  e'  stato
delegato  il  potere  economico  o   decisionale   determinante   per
l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso; 
  l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla  parte
1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto  forma  di  materia
prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio; 
  m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di  due  o  piu'
sostanze; 
  n)  «presenza  di  sostanze  pericolose»:  la  presenza,  reale   o
prevista,  di  sostanze  pericolose  nello  stabilimento,  oppure  di
sostanze pericolose che e' ragionevole prevedere che  possano  essere
generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese  le
attivita' di deposito, in un impianto in seno allo  stabilimento,  in
quantita' pari o superiori alle quantita' limite previste nella parte
1 o nella parte 2 dell'allegato 1; 
  o) «incidente rilevante»: un evento quale un'emissione, un incendio
o un'esplosione di grande entita', dovuto  a  sviluppi  incontrollati
che si verifichino durante l'attivita' di uno  stabilimento  soggetto
al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato  o
differito,  per  la  salute  umana  o   l'ambiente,   all'interno   o
all'esterno dello stabilimento, e in  cui  intervengano  una  o  piu'
sostanze pericolose; 
  p) «pericolo»: la proprieta' intrinseca di una sostanza  pericolosa
o  della  situazione  fisica,  esistente  in  uno  stabilimento,   di
provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente; 
  q)  «rischio»:  la  probabilita'  che  un  determinato  evento   si
verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche; 
  r) «deposito»: la presenza  di  una  certa  quantita'  di  sostanze
pericolose a scopo di  immagazzinamento,  deposito  per  custodia  in
condizioni di sicurezza o stoccaggio; 
  s)  «deposito  temporaneo  intermedio»:  deposito  dovuto  a  sosta
temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o  ai
fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al
trattamento e allo stoccaggio; 
  t) «pubblico»: una o piu' persone fisiche o giuridiche nonche',  ai
sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni  o
i gruppi di tali persone; 
  u) «pubblico interessato»: il pubblico che subisce  o  puo'  subire
gli  effetti  delle  decisioni  adottate  su  questioni  disciplinate
dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse  da  far  valere  in
tali decisioni; ai fini della presente definizione le  organizzazioni
non governative che promuovono  la  protezione  dell'ambiente  e  che
soddisfano  i  requisiti  previsti  dalla   disciplina   vigente   si
considerano portatrici di un siffatto interesse; 
  v) «ispezioni»: tutte le azioni di controllo, incluse le visite  in
situ, delle misure,  dei  sistemi,  delle  relazioni  interne  e  dei
documenti di follow-up,  nonche'  qualsiasi  attivita'  di  follow-up
eventualmente necessaria, compiute  da  o  per  conto  dell'autorita'
competente al fine  di  controllare  e  promuovere  il  rispetto  dei
requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          17 agosto 1999, n. 334, si veda nelle note alle premesse.