Art. 3 Patrimoni destinati 1. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 43.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2447-bis del codice civile cosi' recita: «2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - La societa' puo': a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della societa' e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in base alle leggi speciali.».