Art. 3 
 
                            Informazione 
 
  1. L'ufficio di polizia che riceve la domanda provvede ad informare
il richiedente sulle  condizioni  di  accoglienza,  con  la  consegna
all'interessato dell'opuscolo di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 
  2. L'opuscolo di cui al comma 1 e' consegnato  nella  prima  lingua
indicata dal richiedente o, se cio' non e'  possibile,  nella  lingua
che ragionevolmente si suppone  che  comprenda  tra  quelle  indicate
nell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25  gennaio  2008,
n. 25, e successive modificazioni. 
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite,  ove  necessario
con l'ausilio di un interprete o di  un  mediatore  culturale,  anche
presso  i  centri  di  accoglienza,  entro  un  termine  ragionevole,
comunque non superiore a quindici giorni  dalla  presentazione  della
domanda. 
  4. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  comprendono  i
riferimenti dell'UNHCR e delle principali  organizzazioni  di  tutela
dei richiedenti protezione internazionale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come  modificato
          dal presente decreto: 
              "Art. 10 (Garanzie  per  i  richiedenti  asilo).  -  1.
          All'atto della presentazione  della  domanda  l'ufficio  di
          polizia competente a riceverla informa il richiedente della
          procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante  il
          procedimento e dei tempi e mezzi  a  sua  disposizione  per
          corredare la domanda degli elementi utili all'esame; a tale
          fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di  cui
          al comma 2. 
              1-bis. Il personale dell'ufficio di polizia di  cui  al
          comma 1 riceve una formazione adeguata ai propri compiti  e
          responsabilita'. 
              2.  La  Commissione  nazionale   redige,   secondo   le
          modalita' definite nel regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell' articolo 38 un opuscolo informativo che illustra: 
                a) le fasi  della  procedura  per  il  riconoscimento
          della protezione internazionale,  comprese  le  conseguenze
          dell'allontanamento ingiustificato dai centri; 
                b) i principali  diritti  e  doveri  del  richiedente
          durante la sua permanenza in Italia; 
                c) le prestazioni sanitarie e  di  accoglienza  e  le
          modalita' per riceverle; 
                d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e
          delle principali organizzazioni di tutela  dei  richiedenti
          protezione   internazionale,   nonche'   informazioni   sul
          servizio di cui al comma 2-bis. 
              2-bis. Al fine di garantire al richiedente un  servizio
          gratuito di informazione sulla  procedura  di  esame  della
          domanda da parte  delle  Commissioni  territoriali  nonche'
          sulle procedure di revoca e sulle modalita' di impugnazione
          delle  decisioni  in  sede  giurisdizionale,  il  Ministero
          dell'interno stipula apposite convenzioni con l'UNHCR o con
          enti di tutela dei titolari  di  protezione  internazionale
          con  esperienza   consolidata   nel   settore,   anche   ad
          integrazione dei servizi  di  informazione  assicurati  dal
          gestore  nelle  strutture  di  accoglienza   previste   dal
          presente decreto. 
              3. Al richiedente e'  garantita,  in  ogni  fase  della
          procedura, la possibilita' di contattare l' UNHCR  o  altra
          organizzazione di sua  fiducia  competente  in  materia  di
          asilo. 
              4. Il richiedente e'  tempestivamente  informato  della
          decisione.   Tutte   le   comunicazioni   concernenti    il
          procedimento  per  il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale sono rese al richiedente nella prima  lingua
          da lui indicata, o, se cio' non  e'  possibile,  in  lingua
          inglese, francese, spagnola o araba, secondo la  preferenza
          indicata   dall'interessato.   In   tutte   le   fasi   del
          procedimento connesse alla presentazione ed all'esame della
          domanda,  al  richiedente  e'  garantita,  se   necessario,
          l'assistenza di un interprete della sua lingua o  di  altra
          lingua a lui comprensibile.  Ove  necessario,  si  provvede
          alla   traduzione   della   documentazione   prodotta   dal
          richiedente in ogni fase della procedura. 
              5. In caso di  impugnazione  della  decisione  in  sede
          giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del
          relativo giudizio, sono assicurate le  stesse  garanzie  di
          cui al presente articolo.".