Art. 3 Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive del lavoro 1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano, oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento; b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto; c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di gestione. 3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti: a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione; b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri; c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003. 4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.
Note all'art. 3: Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006, n. 161. Per il testo della citata legge n. 68 del 1999, si vedano le note all'articolo 1. Per il testo dell'articolo 118 della citata legge n. 388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1. Per il testo dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'articolo 1.