Art. 3 
 
 
Competenze del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  in
               materia di politiche attive del lavoro 
 
  1. Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  spettano,
oltre a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e  controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle  politiche
occupazionali e del lavoro. 
  2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  esprime
parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL: 
    a) circolari e altri atti interpretativi  di  norme  di  legge  o
regolamento; 
    b) modalita' operative e ammontare  dell'assegno  individuale  di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto; 
    c) atti di programmazione  e  riprogrammazione  in  relazione  ai
programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di  autorita'  di
gestione. 
  3. Al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  compete
inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti: 
    a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini
di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal
domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi  pubblici,  tenuto  conto
della durata della disoccupazione; 
    b) definizione delle linee di indirizzo  per  l'attuazione  della
normativa nazionale  in  materia  di  politiche  attive  del  lavoro,
servizi pubblici per il  lavoro,  ivi  comprese  quelle  inerenti  il
collocamento della gente di mare di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 18 aprile 2006,  n.  231,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  collocamento  dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento  lavorativo
dei lavoratori stranieri; 
    c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,
ivi compresa quella finanziata dai fondi  interprofessionali  di  cui
all'articolo 118 della legge n.  388  del  2000,  nonche'  dai  fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 276 del 2003. 
  4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono  definite
linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo del Decreto del  Presidente  della  Repubblica
          del 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento recante  disciplina
          del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo
          2, comma 4,  del  D.Lgs.  19  dicembre  2002,  n.  297)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2006, n. 161. 
              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si
          vedano le note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo 118 della  citata  legge  n.
          388 del 2000, si vedano le note all'articolo 1. 
              Per il testo dell'articolo  12,  comma  4,  del  citato
          decreto legislativo n. 276 del  2003,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1.